Dal 1° aprile 2023 nuove regole per l’applicazione dei corrispettivi unitari delle immissioni di energia reattiva in fascia F3.
Non si tratta dell’unica novità. Con la Delibera 31 maggio 2022 n. 232/2022/R/eel “Disposizioni in materia di regolazione tariffaria dell’energia reattiva sulle reti elettriche in media e in bassa tensione e relativa informazione ai clienti finali“, infatti, l’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha modificato l’applicazione dei corrispettivi alle immissioni in rete di energia reattiva.
In particolare, con decorrenza 1° aprile 2023, ai clienti non domestici in media tensione e ai clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, si applicheranno corrispettivi unitari anche alle immissioni di energia reattiva in fascia F3. I corrispettivi avranno valore pari a quelli applicati alle sole fasce F1 e F2 e relativi ai prelievi di energia reattiva da parte dei clienti finali al medesimo livello di tensione, eccedenti il 75% dell’energia attiva.
Figura 1: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali non domestici, connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW ed in media tensione (TIT – Tabella 4).
Analogo trattamento tariffario è applicato alle interconnessioni tra reti in media e bassa tensione.
Figura 2: Corrispettivi per energia reattiva di clienti finali connessi in alta e altissima tensione e per transiti di energia reattiva in corrispondenza di punti di interconnessione tra reti (TIT – Tabella 5).
La delibera dispone, inoltre, l’obbligo alle imprese di vendita (clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW) di inserire in tutte le bollette relative ai periodi per i quali sono comunicate le letture mensili dell’energia reattiva immessa, fino al mese di marzo 2023, la seguente comunicazione: “Gentile cliente, a partire dal 1° aprile 2023, saranno applicati corrispettivi alle immissioni in rete di energia reattiva in fascia F3, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema elettrico. Pertanto, con la presente bolletta o con altre modalità scelte dal venditore, sono comunicate le letture dell’energia reattiva immessa affinché possa essere valutata l’opportunità di azioni tecniche correttive (tipicamente: la disconnessione di sistemi di rifasamento quando non necessari) finalizzate alla riduzione della energia reattiva immessa e ai relativi costi”.
Ai clienti connessi in media tensione, invece, le imprese di vendita devono trasmettere, entro il mese di marzo 2023, informative specifiche in merito ai corrispettivi introdotti dalla Deliberazione 232/2022/R/eel.
Fra le altre novità in delibera:
– La Tabella 5 “Corrispettivi per energia reattiva di clienti finali connessi in alta e altissima tensione e per transiti di energia reattiva in corrispondenza di punti di interconnessione tra reti“, allegata al TIT – Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica resta valida fino al 31 dicembre 2022;
– I DSO devono, tra l’altro:
– mettere a disposizione dei clienti finali in media tensione i dati relativi all’energia reattiva immessa a partire dal mese di luglio 2022 (canali disciplinati all’articolo 43 del TIQE – Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica);
– contattare direttamente, entro il 28 febbraio 2023, fino al 10% dei clienti finali in media tensione con maggiori immissioni di energia reattiva in rete per identificare le azioni tecniche opportune per una corretta gestione dell’energia reattiva.
– Modifica di alcuni termini presenti nel TIT – Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (Allegato A della Delibera 27 dicembre 2019 n. 568/2019/R/eel):
– Cancellazione della definizione di energia reattiva;
– Sostituzione delle parole “Corrispettivi per i prelievi di energia reattiva” con le parole “Corrispettivi per energia reattiva” nella rubrica del Titolo 5 della Parte II, dell’articolo 22, dell’articolo 23, comma 1 e nella rubrica dell’articolo 26;
– Sostituzione delle parole “Disposizioni generali in materia di prelievi di energia reattiva” con le parole “Disposizioni generali in materia di scambi di energia reattiva rubrica dell’articolo 21;
– Sostituzione delle parole “I corrispettivi di cui alla tabella 4” con le parole “I corrispettivi per prelievi di energia reattiva di cui alla tabella 4” all’articolo 22, comma 2;
– all’articolo 22, comma 2, inoltre, sono introdotti due nuovi commi:
22.3 Le soglie funzionali all’applicazione dei corrispettivi per energia reattiva trovano applicazione a meno che l’impresa distributrice, previa indicazione del gestore della rete di trasmissione nazionale, abbia richiesto e concordato con l’utente, compatibilmente con le possibilità impiantistiche dell’utente, soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l’immissione di energia reattiva, in ragione di necessità locali della rete a cui l’utente è connesso.
22.4 Limitatamente ai clienti finali in bassa tensione, i corrispettivi per le immissioni di energia reattiva sono pari a zero nel caso in cui il cliente sia servito con un misuratore non idoneo alla registrazione delle immissioni di energia reattiva per fascia.”
– Sostituzione delle parole “Aggiornamento dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva” con le parole “Aggiornamento dei corrispettivi per energia reattiva” alla rubrica dell’articolo 23;
– Cancellazione delle parole “, per prelievi con insufficiente fattore di potenza,” all’articolo 26, comma 2;
– Sostituzione delle parole “nelle fasce F1 ed F2” sono sostituite dalle parole “in ciascuna delle fasce F1, F2 e F3” all’articolo 26, comma 6.
Altre modifiche riguardano la Deliberazione 268/2015/R/eel “Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica: disposizioni in merito alle garanzie contrattuali ed alla fatturazione del servizio”:
– all’Allegato A, alla definizione “quota potenza reattiva”, le parole “applicato ai prelievi di energia elettrica reattiva” sono sostituite dalle parole “applicato agli scambi di energia elettrica reattiva”;
– all’Allegato C, punto 2.5, le parole “i corrispettivi per prelievi di energia reattiva” sono sostituite dalle parole “i corrispettivi per energia reattiva.
L’ultima modifica riguarda la sostituzione, all’articolo 3.3, lettera c) delle parole “il kVArh per i prelievi di energia reattiva” con le parole “il kVArh per l’energia reattiva”, dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane”.
Antonello Greco