Per la compilazione della dichiarazione di conformità, secondo il decreto 37/2008, utilizziamo il modello scaricato dal sito di CNA Rimini aggiornato al 2020 che altro non è che la versione ministeriale ampliata, potenziata e perfezionata con le informazioni tecniche complementari aggiuntive come da richieste dei vari Enti.
Questi ultimi ci richiedono informazioni aggiuntive come il numero del nostro protocollo interno, nome, cognome, ordine e numero di iscrizione ad esso del progettista, riferimenti alle tavole grafiche progettuali ecc.
In caso di mancata indicazione di quanto sopra descritto la pratica viene rigettata e rimandata indietro per poter essere poi sistemata.
Non abbiamo mai avuto nessun problematica in passato, utilizzando i moduli migliorativi di quelli ministeriali, a parte un recente caso in cui l’Ingegnere, che ha curato i collaudi da parte del nostro Committente in una commessa, ha contestato il nostro modello sostenendo che non fosse quello ministeriale ormai vecchio di oltre 10 anni e tra l’altro sprovvisto di tutti quei campi necessari per rispondere alle richieste dei vari Enti.
Purtroppo ci siamo trovati costretti a rifare le dichiarazioni di conformità con il modello ministeriale originario del 2010 per non dover aprire sterili ed inutili polemiche con il collaudatore.
La mia domanda è questa: è corretto e/o obbligatorio, come sostiene il collaudatore, dover utilizzare i moduli ministeriali sprovvisti di varie informazioni utili che i vari Enti pretendono oppure è una richiesta priva di valenza tecnica nonché di buon senso visto che ci troviamo in mezzo ad una diatriba in cui da una parte viene chiesto di ampliare le informazioni e dall’altra di diminuirle.
Enrico Campanelli
Il modello da utilizzare per la dichiarazione di conformità è quello riportato in Allegato I al decreto 37/08 così come indicato dall’art. 5 “dichiarazione di conformità” comma 1 dello stesso:
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5.
Al comma 5 del medesimo articolo viene riportato quanto di seguito:
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
Pertanto il modello della dichiarazione, o sua versione conforme all’Allegato I (ad esempio riportata su carta intestata dell’impresa installatrice), essendo un “modello ministeriale” ed allegato ad un decreto non può essere modificato a piacimento ma deve riportare tutti i riferimenti, punti e indicazioni in conformità all’Allegato I. La dichiarazione di conformità resa su modelli non conformi all’Allegato I può scontare il pregiudizio di invalidità.
Ai fini delle richieste di altri enti (da specificare quali) diversi dal committente, nulla vieta di allegare alla dichiarazione di conformità in forma di allegato facoltativo tutte le necessarie informazioni.