Mi trovo in una casistica che non mi è mai capitata riguardante una montante da contatore a centralino dell’unità abitativa, provo a spiegare:
L’edificio è una palazzina fatta a “L” con cancello e giardino in entrata, l’unità abitativa in questione è al piano terra, dove affianco ne è una seconda, con una scala esterna si accede ad una terrazza comune dove vi è un portoncino di entrata da dove si accede alle scale interne delle altre unità abitative.
Il contatore di energia dell’unità abitativa in questione è stato installato sulla facciata …diciamo della parte superiore, dove vi è la terrazza, in una scatola per contatori da incasso con sportello a chiave. La montante attuale percorre sotto traccia con una tubazione in metallo di vecchio tipo parte della facciata superiore per scendere in un angolo all’interno dell’unità abitativa con una sezione di 2,5 mmq, da questo punto prosegue con una sezione da 6 mmq, i cavi … non sappiamo quando , erano stati sostituiti, ad occhio sono i N07V-K.
Il problema è che la tratta da 2,5 mmq non scorre, molto probabilmente nel corso del tempo sono stati fatti lavori e la tubazione schiacciata, quindi impossibilitato nella sostituzione e la facciata è in buonissime condizioni, quindi presumo impossibile che i condomini diano il permesso nel realizzare una nuova traccia.
Sarebbe possibile effettuare una montante con cavo a doppio isolamento per posa fissa/esterna da posare in facciata ad una altezza superiore ai 2,5 m in modo da raggiungere l’unità abitativa in oggetto? da premettere che nel percorso che ho individuato non è raggiungibile in modo classico ma necessiterebbe di scala.
G.E.I. di Gronchi Guido
A fronte delle prescrizioni di cui al Cap. 37 della Norma CEI 64-8/e il montante deve essere realizzato ex-novo se sussistono le condizioni di cui all’art. 37.3.1. Nulla osta alla realizzazione del montante in facciata qualora non vi siano specifici vincoli architettonici.
Utile e necessaria l’informativa del condominio, e l’eventuale nulla osta anche se non ne sussiste uno specifico obbligo. Ricordiamo che per i lavori da svolgersi ad altezza superiore a 2 metri dal piano di calpestio che espongo gli addetti a rischi di caduta dall’alto devono essere rispettate le prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08.