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impianti elettrici

Sono un’installatore impiantista elettrico. Come ditta individuale avevo acquisito la lettera G con richiesta alla camera di commercio nel 2003 regolare ed era nella visura camerale.
Nel 2017 ho cambiato ragione sociale, ho chiuso la ditta individuale ed ho aperto un Società a Responsabilità Limitata. Come socio lavoratore sono diventato responsabile tecnico della nuova ditta (S.r.l.). La camera di commercio mi ha tolto la lettera G. 
Dico: ma non è un’attività ormai acquisita, non dovrei comunque averla come la lettera A e B? Se avessi ragione devo fare opposizione?

Fulvio Ciotti – Ciotti Impianti S.r.l.

I requisiti tecnico professionali indicati nell’art. 4 del decreto 37/08 sono personali e l’impresa alla quale sono stati riconosciuti i requisiti ha diritto ad un certificato di riconoscimento (comma 6 art. 4).

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita’ statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita’ di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita’ cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita’ di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita’ di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi’, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita’ di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita’ di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non puo’ essere inferiore a quattro anni.

Essendo già in possesso dei requisiti di cui alle lettere A, B, G per la precedente impresta individuale lei ha diritto come socio lavoratore della S.r.l. di aver riconosciuti i medesimi requisiti per la nuova azienda. Il problema del parziale riconoscimento potrebbe essere riferito allo scopo sociale della nuova società che non comprende gli impianti di cui alla lettera G.
Può presentare un’istanza alla locale camera di commercio previa verifica della compatibilità dello scopo sociale e delle attività di installazione della nuova Società con le caratteristiche dei requisiti tecnico professionali in suo possesso.