Un installatore circa 3 anni fa viene chiamato ad eseguire ed esegue un impianti di un edificio privato che ha due forniture elettriche da 3 kW, la parte vecchia è stata eseguita con canalette a vista la parte nuova con classico impianto sotto traccia.
Il titolare, che abitava in un paese europeo dove l’energia elettrica costava meno e c’erano regole diverse per le forniture, in un primo tempo voleva mantenere due forniture da 6 kW ed utilizzare radiatori elettrici per riscaldamento, durante l’esecuzione dei lavori dopo essersi reso conto di come funzionava e dei costi della fornitura di energia ha deciso di unificare il punto di consegna, ed ora ha una unica fornitura di energia da 6 kW per una superficie di 423 mq e con un impianto di rilevazione fumi con circa 14 punti.
Ora il lavoro è finito e l’installatore non sa come compilare il certificato di conformità, dovrebbe barrare la casella progetto e mi chiede di fare un progetto, durante l’esecuzione dei lavori non ha pensato al progetto.
In questo caso particolare, non previsto dalla norma, e tralasciando ogni tipo di ragionamento, visto che anche il committente ha chiesto all’installatore di risolvere la questione in modo corretto, se io faccio un rilievo dello stato di fatto e lo chiamo “RILIEVO IMPIANTO ESEGUITO” e nella relazione motivo il fatto che all’inizio non è stato fatto il progetto, e spiego che alla fine dei lavori il committente ha deciso di unificare i punti di consegna, può avere un valore per la compilazione della dichiarazione dell’installatore, oppure, sia io che l’installatore siamo al riparo di eventuali futuri ricorsi, non da parte del committente attuale ma da altri oppure nel caso di un evento che faccia emergere la questione, ad esempio assicurazione che non paga in caso di incendio …..
Altra soluzione, l’installatore fa due dichiarazioni distinte, io faccio il rilievo dello stato di fatto, ed il committente fa una dichiarazione in cui si evince il fatto che ha unificato i contatori, sollevando in qualche modo l’installatore da ogni obbligo di progetto, resta il fatto che l’impianto di rilevazione fumi eseguito dopo l’unificazione deve essere progettato a prescindere.
Le cose sembrano semplici da risolvere ma farlo in modo inattaccabile normativamente è un lavoro non sempre facile.
Plinio Balcon
La tipologia di impianto elettrico descritta nel quesito è riconducibile alle tre fattispecie indicate nell’art. 5 comma 2 del decreto 37/08 per le quali è Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, e precisamente:
lettera a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
lettera c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
lettera d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
Gli interventi descritti necessitavano obbligatoriamente della redazione preventiva del progetto da parte di libero professionista nelle forme documentali indicate dalla Norma CEI 0-2 e secondo le specifiche tecniche della Norma CEI 64-8 e nello specifico nella Norma CEI 64-8/7 Sezione 751. Quindi documentazione tecnica regolarmente vidimata da un iscritto all’albo professionale (periti industriali o ingegneri).
Non vi è altra possibilità di definire la documentazione tecnica alla base dell’emissione di una regolare Dichiarazione di conformità se non la definizione di “progetto” altre forme o denominazioni documentali non sono e non possono essere previste. Nel caso di specie si tratterà, purtroppo, di un “postgetto”….e qui viene il bello del problema e si creano le complicanze nei rapporti tra committente, installatore e progettista.
Se il progetto realizzato ex-post collima per classificazioni, dimensionamenti, specifiche tecniche, ecc. ecc. con quanto realizzato, tutto OK la procedura può concludersi con l’emissione di un progetto esecutivo e come costruito con successiva emissione della Dichiarazione di conformità. Se quanto indicato dal progettista non collima per classificazione, dimensionamento, specifiche tecniche, ecc. ecc. con quanto erroneamente realizzato dall’installatore, sarà quest’ultimo che dovrà rimettere mano all’impianto elettrico per i necessari (ed obbligatori) adeguamenti alle specifiche di progetto. Logicamente vi saranno dei costi che a nostro parere non possono essere caricati al Committente ma sono di competenza dell’installatore.
Ma vi è di più: la presenza di un impianto di rivelazione fumi ed incendio con n° 14 rivelatori fa scattare la prescrizione, per la progettazione da parte di professionista abilitato, contenuta nel DM 37/08 all’art. 5 comma 2, che alla lettera h) recita: “impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
La progettazione dell’impianto di rivelazione fumi, e la successiva (non in questo caso) realizzazione dovrà essere condotta secondo le prescrizioni della Norma UNI 9795. Anche per questo impianto si applicano i criteri riportati nel paragrafo precedente della nostra risposta.
Dovranno quindi essere emesse due dichiarazioni di conformità:
-una per gli impianti elettrici,
-una per l’impianto di rivelazione fumi,
corredate entrambe dai relativi progetti a firma professionista abilitato e dalla documentazione obbligatoria e facoltativa indicata nell’ Allegato I al decreto 37/08.
Infine ricordiamo che ai sensi della Delibera ARERA del 30.04.2017 N° 27276/2017/R/eel per ogni unità immobiliare classificata al catasto è possibile l’installazione di una sola fornitura di energia elettrica.