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~DNel Condominio dove abito, il piano interrato, (dal quale si ha accesso alle 6 cantine private), si trova esattamente sotto l` androne di ingresso del piano terra. Una rampa di scale, (Condominiale e priva di illuminazione), collega il piano terra con il piano interrato. Dal Piano interrato, (Condominiale e privo di illuminazione), ciascuno dei 6 proprietari puo` accedere alla propria Cantina, (dotata di porta con serratura).
Il proprietario dell`appartamento a fianco al mio, (al fine di garantirsi un punto luce “privato” lungo la rampa di scale che porta alle cantine), ha installato “per conto suo” un impianto elettrico, le cui seguenti componenti sono state fissate alla soletta in travi di legno che sorregge l`androne d`ingresso del piano terra, (parte comune condominiale), : 
1) una plafoniera in plastica con lampada, (da Bricoman, per intenderci),
2) condutture portacavi flessibile Gewiss in PVC, fissate con fermacavi plastici adesivi;
3) un interruttore da esterni unipolare ad una via, con alloggiamento che copre le viti di fissaggio alla soletta;
La sorgente di alimentazione 220 VAC e` prelevata, (attraverso altra conduttura portacavi flessibile Gewiss in PVC), direttamente da una presa privata all`interno della cantina del mio vicino.
Alle mie rimostranze, il mio vicino non ha battuto ciglio, indicandomi che secondo lui questo rappresenta un diritto di godimento di un’area comune.
Purtroppo il Condominio dove vivo è composto da 6 appartamenti e non abbiamo un Amministratore al quale rivolgermi.
Chiedo una vostra cortese indicazione di conferma o chiarimento in merito ai seguenti aspetti:

1) trattasi a tutti gli effetti di installazione di “nuovo impianto elettrico” in area Condominiale, quindi la norma di riferimento è il decreto 37/2008, cioè al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice, (che in questo caso NON esiste, avendo il mio vicino installato tale impianto autonomamente), sia tenuta a rilasciare al committente la Dichiarazione di Conformità;
2) La dichiarazione, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal decreto del 19/05/2010, deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.
3) L’impresa installatrice, (che in questo caso NON esiste, avendo il mio vicino installato tale impianto autonomamente), deve utilizzare il modello previsto dal decreto 37/2008, modificato dal decreto ministeriale 19/05/2010, da consegnare allo Sportello Unico del Comune in cui sono stati depositati, oltre alla dichiarazione di conformità in duplice copia, anche il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati,
Chiedo infine se e` corretto dire che questo e` un caso nel quale potrei rivolgermi direttamente ai Vigili del Fuoco affinche` svolgano un sopralluogo per verifica del rischio incendio. 

Andy63

~RL’impianto da Lei descritto è derivato da una presa a spina e pertanto il regime di cui al decreto 37/08 non è applicabile. Quanto da Lei esposte pertanto non è pertinente al caso considerato.
I limiti di manovra per contestare l’eventuale non conformità dell’impianto descritto sono oggettivamente molto ristretti e risulta corretta l’ipotesi di utilizzo delle parti comuni da parte di un singolo condomino ai sensi delle vigenti discipline di legge in quanto l’installazione descritta non limita o impedisce l’utilizzo delle parti comuni da parte degli altri Condomini.
Per l’intervento da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco se non vi è immediato pericolo per le persone e le cose e immediato pericolo d’incendio reputiamo complessa la presentazione di una istanza allo stesso anche per la non classificazione dell’edificio come attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco ai sensi del DPR 151/2011, a meno che l’edificio non sia costruito interamente in legno e quindi si applichino le prescrizioni di cui alla Sezione 751 della Norma CEI 64-8/7.
Consigliamo nel merito la richiesta preventiva di un parere legale e se risultano evidenti carenze, nei gradi di protezione IP o mancata protezione contro i contatti indiretti e corto circuito (non sovraccarico per un apparecchio di illuminazione) dell’impianto derivato da presa a spina, un eventuale esposto alla AST locale competente per territorio.