Gentili signori, da quanto leggo nelle vostre pagine, risulta che il progetto di impianto elettrico non è obbligatorio per i capannoni industriali che non attuano nuove installazioni, trasformazioni o ampliamenti di quello esistente se la data di costruzione è precedente al 1990. Per questi capannoni è sufficiente fotografare la realtà esistente anche se hanno superficie maggiore di 200 mq o una capacità superiore ai 6KW. Per questi capannoni è sufficiente la dichiarazione di rispondenza sistemando, qualora fosse necessario, le eventuali anomalie che però rientrano nell’ordinaria manutenzione.
Mi sbaglio?
Giuseppe De Nadai via form
Risulta chiaro dalla lettura del DM 37/08 che la redazione del progetto è obbligatoria per l’installazione in qualsiasi edificio di un nuovo impianto, ovvero per la trasformazione e l’ampliamento di un impianto esistente. Sono escluse dalla redazione del progetto le attività di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria:
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e’ redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
…
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
Per gli impianti realizzati in tempi precedenti e in esercizio all’entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990) l’obbligo di progetto si declina nei modi e nei termini indicati dalla legislazione vigente, ovvero quelli riportati nell’art. 5 del DM 37/08.
Se gli impianti elettrici sono stati realizzati prima del 13 marzo 1990 e sono in esercizio non risulta necessaria la redazione di un progetto salvo nei casi di esecuzione di trasformazioni o di ampliamenti degli stessi impianti. Naturalmente questi impianti dovevano e devono essere regolarmente mantenuti secondo le norme di buona tecnica e la regola dell’arte (Norme CEI/UNI, DPR 547/55 (abrogato dal D.Lgs. 81/08), D.Lgs. 626/94, D.Lgs 81/08, Norme di prevenzione incendi).
Per detti impianti ai fini dell’attestazione della loro conformità ai principi generali di sicurezza definiti dalla legislazione e dalla normativa tecnica vigente (nel caso di specie D.Lgs 81/08, Norme CEI/UNI, Norme di prevenzione incendi) non è assolutamente sufficiente “fotografare” la realtà esistente.
E’ invece necessario eseguire, ai sensi delle vigenti norme tecniche, una valutazione a mezzo verifiche (con prove e misure) delle condizioni di sicurezza degli impianti al fine di accertare che gli impianti installati fossero conformi alle norme tecniche vigenti al momento della loro realizzazione, e che il loro stato attuale presenti i requisiti di cui alle norme tecniche attualmente vigenti.
Di fatto è da eseguire una valutazione del rischio elettrico sulla scorta di quanto indicato nell’art. 80 Capo III del D.Lgs. 81/08 con il supporto delle normative tecniche e successivamente identificare gli eventuali interventi di adeguamento tecnico-normativo da eseguirsi sugli impianti.
Per l’esecuzione degli interventi si dovranno classificare gli stessi in relazione alle categorie di “nuova installazione”, “trasformazione” o “ampliamento”, oppure “adeguamento” e determinare la sussistenza dei relativi obblighi di progetto e successivamente all’esecuzione degli impianti rilasciare la relativa “Dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte”.
Nel merito della “Dichiarazione di rispondenza”, è interpretazione consolidata che la stessa non può essere rilasciata per gli impianti antecedenti l’entrata in vigore della legge 46/90 cosi come desumibile dalla lettura del comma 6 art. 7 DM 37/08:
Art. 7 comma 6 del DM 37/08:
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Nello specifico pertanto la “Dichiarazione di rispondenza” può essere rilasciata solo nei seguenti casi:
a) per impianti realizzati tra il 13 marzo 1990 e il 26 marzo 2008, quando non sia reperibile o non sia stata prodotta la “Dichiarazione di conformità”,
b) per impianti realizzati tra il 13 marzo 1990 e il 26 marzo 2008, quando la “Dichiarazione di conformità” non sia stata rilasciata o sia stata rilasciata una “Dichiarazione di conformità” priva dei requisiti essenziali che la legislazione prevedeva per tale atto,
c) per l’attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica o per una richiesta di aumento di potenza della fornitura di energia elettrica per gli impianti sprovvisti di “Dichiarazione di conformità” realizzati tra il 13 marzo 1990 e il 26 marzo 2008.
La sistemazione delle eventuali anomalie (tecnico-dimensionali di componenti e gradi di protezione, elettriche, funzionali, di rispondenza normativa o di legislazione tecnica, etc. etc.) non è sanabile con l’esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria, della quale si riporta la definizione di cui all’art. 2 comma d del DM 37/08:
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
In sintesi, a nostro parere, la procedura da adottare nei casi da Lei prospettati è:
1 – verifica, con riferimento alle Norme tecniche, degli impianti con esecuzione di prove e misure,
2 – valutazione del rischio elettrico,
3 – nel caso di risultanze positive delle fasi 1 e 2: rilascio da parte di professionista abilitato di una “Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte e alle norme CEI e CEI-EN” comprensiva di allegati tecnici (dimensionamento impianti, classificazione dei luoghi, schemi quadri elettrici e verifiche quadri elettrici, disegni planimetrici impianti, etc. etc.) atta a dare una rappresentazione adeguata degli impianti ai fini della sicurezza e della manutenzione,
4 – nel caso di risultanze negative delle fasi 1 e 2: dopo l’identificazione delle azioni tecniche per l’adeguamento degli impianti o parti di essi, la redazione (ai sensi del DM 37/08) di un “Progetto degli impianti elettrici” per le operazioni di installazione, trasformazione, ampliamento o adeguamento degli impianti installati o parte di essi,
5 – esecuzione delle opere di installazione, trasformazione, ampliamento o adeguamento necessarie a portare gli impianti nelle condizioni di sicurezza prescritte dalla legislazione e dalla normativa tecnica così come indicate nel progetto di cui al punto 4,
6 – rilascio della “Dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte” ai sensi del DM 37/08 per gli interventi identificati nel progetto di cui al punto 4.
7 – approntamento e messa a regime di un “Registro della manutenzione degli impianti elettrici”.