Il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza relativa al ricorso dell’AEEG, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, contro l’annullamento della sua Deliberazione 281/12 da parte del Tar Lombardia su impugnazione dell’ANEV (Associazione Nazionale Energia dal Vento).
Con la sentenza 02936/2014 il Consiglio di Stato respinge il ricorso dell’Autorità, e rende definitivo l’annullamento di tale Deliberazione, riconoscendo la correttezza delle motivazioni delle sentenze del TAR, e quindi delle censure proposte dell’ANEV, confermando che gli operatori da fonte eolica non dovranno più pagare gli oneri di sbilanciamento come individuati dall’AEEG con la annullata Deliberazione in quanto ritenuti discriminatori per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.
Il Consiglio di Stato correttamente aggiunge, come da sempre sostenuto dall’ANEV che: “la riscontrata discriminazione non può ritenersi superata in ragione della previsione di apposite franchigie, atteso che le stesse, come si afferma negli stessi provvedimenti dell’Autorità, non sono differenziate in ragione della tipologia di fonte”.
A fronte di questa ulteriore pronuncia, che si aggiunge alle altre precedenti e di pari segno, l’ANEV ribadisce la propria piena condivisione del principio, peraltro ripreso anche dal Consiglio di Stato, che le fonti rinnovabili non programmabili possano contribuire anche loro agli oneri di sbilanciamento, ma solo nei limiti in cui questo non risulti discriminatorio rispetto alle altre fonti, e quindi nei limiti di quanto tecnicamente possibile.
L’Associazione ANEV (Associazione Nazionale Energia dal Vento) nel dichiararsi pienamente soddisfatta dell’accoglimento pieno delle proprie posizioni, ribadisce la propria disponibilità a contribuire ad una soluzione equilibrata che responsabilizzi gli operatori senza discriminarli.