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Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2014)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Viste le direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012 che modificano l’allegato III della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa, rispettivamente, alle applicazioni contenenti cadmio e alle applicazioni contenenti piombo;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la norma armonizzata EN 50581: 2012, che definisce la documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose;
Viste le direttive delegate 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE, 2014/4/UE, 2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE, 2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE, 2014/14/UE, 2015/15/UE e 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE introducendo specifiche esenzioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche’ allo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
Visto il decreto 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2013, che modifica l’allegato 5 al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisto il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 6 febbraio 2014;
Acquisti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina riguardante la restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si applica alle AEE, come definite alla lettera a) dell’articolo 3, che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un’altra apparecchiatura che e’ esclusa o non rientra nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;
d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni;
f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;
i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti, qualificati ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
l) alle apparecchiature appositamente concepite per attivita’ di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese.
3. Sono altresi’ fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il Regolamento (CE) n. 1907/2006, e la normativa specifica dell’Unione sulla gestione dei rifiuti.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ‘apparecchiature elettriche ed elettroniche’ o ‘AEE’, le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua;
b) ai fini di cui alla lettera a), ‘che dipendono’, in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste;
c) ‘utensili industriali fissi di grandi dimensioni’, un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, che funzionano congiuntamente per un’applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;
d) ‘alle installazioni fisse di grandi dimensioni’, una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti;
e) ‘cavi’, tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o piu’ AEE;
f) ‘fabbricante’, qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un’AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
g) ‘mandatario’, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attivita’;
h) ‘distributore’, qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un’AEE sul mercato;
i) ‘importatore’, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immetta sul mercato dell’Unione un’AEE originaria di un Paese terzo;
l) ‘operatori economici’, il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore;
m) ‘messa a disposizione sul mercato’, qualsiasi fornitura di un’AEE per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attivita’ commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
n) ‘immissione sul mercato’, la prima messa a disposizione di un’AEE sul mercato dell’Unione;
o) ‘norma armonizzata’, una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati all’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione, sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva;
p) ‘specificazione tecnica’, un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;
q) ‘marcatura CE’, una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto e’ conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione;
r) ‘valutazione della conformita’, la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni della presente direttiva in materia di AEE siano state rispettate;
s) ‘vigilanza del mercato’, le attivita’ svolte e i provvedimenti adottati dalle autorita’ pubbliche per garantire che le AEE siano conformi ai requisiti stabiliti nel presente decreto e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della tutela del pubblico interesse;
t) ‘richiamo’, qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che e’ gia’ stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
u) ‘ritiro’, qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
v) ‘materiale omogeneo’, un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di piu’ materiali che non puo’ essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi;
z) ‘dispositivo medico’, un dispositivo medico come definito all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, che sia anche un AEE;
aa) ‘dispositivo medico-diagnostico in vitro’, un dispositivo medico-diagnostico in vitro come definito all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332;
bb) ‘dispositivo medico impiantabile attivo’, un dispositivo medico attivo come definito all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507;
cc) ‘strumenti di monitoraggio e controllo industriali’, strumenti di monitoraggio e controllo destinati esclusivamente ad uso industriale o professionale;
dd) ‘disponibilita’ di un sostituto’, la capacita’ di un sostituto di essere fabbricato e consegnato entro un ragionevole lasso di tempo rispetto al tempo necessario per la fabbricazione e la distribuzione delle sostanze di cui all’allegato II;
ee) ‘affidabilita’ di un sostituto’, la probabilita’ che un’AEE che utilizza un sostituto esegua una funzione richiesta senza guasti, in determinate condizioni, per un determinato periodo di tempo;
ff) ‘pezzo di ricambio’, una parte distinta di un’AEE che puo’ sostituire una parte di un’AEE. L’AEE non puo’ funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalita’ dell’AEE e’ ristabilita o e’ potenziata quando la parte e’ sostituita da un pezzo di ricambio;
gg) ‘macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale’, le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo il cui funzionamento richiede mobilita’ o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e sono destinate ad esclusivo uso professionale.

Art. 4
Prevenzione

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalita’ o al potenziamento della loro capacita’, non devono contenere le sostanze di cui all’allegato II.
2. Nei materiali omogenei e’ tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata all’allegato II. Le modalita’ dettagliate per garantire la conformita’ ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali, sono adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE.
3. Il comma 1 si applica:
a) ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014;
b) ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016;
c) agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.
4. Il comma 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalita’ o al potenziamento della capacita’ di:
a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
f) AEE che hanno beneficiato di un’esenzione ai sensi dell’articolo 5 e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione medesima, relativamente all’esenzione specifica in questione.
5. Il comma 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2016, purche’ il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.
6. Il comma 1 non si applica alle applicazioni elencate agli allegati III e IV.

Art. 5
Adattamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico

1. Il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distributore, puo’ presentare alla Commissione europea domanda di:
a) inclusione nelle liste di esenzione degli allegati III e IV di materiali e componenti di AEE per applicazioni specifiche;
b) rinnovo delle esenzioni di cui all’allegato III;
c) rinnovo delle esenzioni di cui all’allegato IV;
d) revoca delle esenzioni di cui agli allegati III e IV.
2. La domanda deve essere conforme al modello di cui all’allegato V, ovvero al diverso formato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, comma 8, della direttiva 2011/65/UE.
3. La domanda di rinnovo di un’esenzione e’ presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell’esenzione in vigore. L’esenzione in vigore resta valida finche’ la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.
4. Qualora la domanda di rinnovo di un’esenzione sia rigettata o l’esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo di dodici mesi e un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data della decisione.
5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della direttiva 2011/65/UE:
a) le misure adottate dalla Commissione, consistenti nella inclusione dei materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli allegati III e IV, hanno una validita’ massima di cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dell’allegato I e una validita’ massima di sette anni per le categorie 8 e 9 dell’allegato I, con l’ulteriore precisazione che i periodi di validita’ devono essere decisi caso per caso e possono essere prorogati;
b) per le esenzioni di cui all’allegato III, il periodo di validita’ massima, che puo’ essere prorogato, e’ di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell’allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, e di sette anni per le categorie 8 e 9 dell’allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all’articolo 4, comma 3, salvo che non sia specificato un periodo piu’ breve;
c) per le esenzioni di cui all’allegato IV, il periodo di validita’ massima, che puo’ essere prorogato, e’ di sette anni a decorrere dalle date pertinenti di cui all’articolo 4, comma 3, salvo che non sia specificato un periodo piu’ breve.

Art. 6
Riesame e modifica dell’elenco delle sostanze con restrizioni di cui all’allegato II

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, propone alla Commissione europea di riesaminare e modificare l’elenco delle sostanze con restrizione di uso di cui all’allegato II.
2. Le proposte di riesame e di modifica dell’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso, o di un gruppo di sostanze simili, di cui all’allegato II contengono almeno le seguenti informazioni:
a) una formulazione chiara e precisa della proposta di restrizione d’uso;
b) i riferimenti e le prove scientifiche per la restrizione;
c) le informazioni sull’impiego delle sostanze o del gruppo di sostanze simili nelle AEE;
d) le informazioni sugli effetti nocivi e sull’esposizione, segnatamente nell’ambito di operazioni di gestione dei rifiuti di AEE;
e) le informazioni sugli eventuali sostituti e su altre alternative, sulla loro disponibilita’ e affidabilita’;
f) il motivo per cui si ritiene che una restrizione a livello di Unione rappresenti la misura piu’ adatta;
g) una valutazione socio-economica.

Art. 7
Obblighi dei fabbricanti

1. All’atto dell’immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti garantiscono che queste siano state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 4.
2. I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria di cui all’articolo 14 ed eseguono personalmente o fanno eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all’allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE.
3. Qualora la conformita’ degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui al comma 2, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformita’ e appongono la marcatura CE sul prodotto finito. Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformita’ che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformita’ alle prescrizioni dell’articolo 4, comma 1, puo’ essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Puo’ essere redatta una documentazione tecnica unica.
4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformita’ per un periodo di dieci anni a decorrere dall’immissione dell’AEE sul mercato.
5. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche’ la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche’ delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui e’ dichiarata la conformita’ delle AEE.
6. I fabbricanti mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e ne informano i distributori.
7. I fabbricanti garantiscono che sulle loro AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell’AEE non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’AEE.
8. I fabbricanti indicano sull’AEE oppure, ove cio’ non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante puo’ essere contattato. Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione o nazionali di recepimento contengono disposizioni per l’apposizione del nome e dell’indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione.
9. I fabbricanti che ritengano o hanno motivo di credere che un’AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; informano immediatamente l’autorita’ di vigilanza nazionale del mercato di cui all’articolo 19, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformita’ e a qualsiasi misura correttiva adottata.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita’ di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ dell’AEE con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale autorita’, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformita’ al presente decreto delle AEE che hanno immesso sul mercato.

Art. 8
Obblighi dei mandatari

1. Il fabbricante puo’ nominare un mandatario mediante mandato scritto.
2. Gli obblighi di cui all’articolo 7, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.
3. Il mandatario svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell’autorita’ nazionale di vigilanza nazionale del mercato di cui all’articolo 19, la dichiarazione UE di conformita’ e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato dell’AEE;
b) a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita’ di vigilanza, fornire a tale autorita’ tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ di un’AEE con il presente decreto;
c) cooperare con la predetta autorita’ di vigilanza, su sua richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformita’ al presente decreto delle AEE che rientrano nel loro mandato.

Art. 9
Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo AEE conformi al presente decreto.
2. Gli importatori, prima di immettere un’AEE sul mercato, assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’idonea procedura di valutazione della conformita’ e che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, l’AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti e il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 7, commi 6, 7 e 8.
3. L’importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un’AEE non sia conforme all’articolo 4 non immette l’AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante e le autorita’ di vigilanza nazionale del mercato di cui all’articolo 19.
4. Gli importatori indicano sull’AEE oppure, ove cio’ non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati in merito all’AEE. Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione o nazionali di recepimento contengono disposizioni per l’apposizione del nome e dell’indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione.
5. Ai fini della conformita’ al presente decreto, gli importatori mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e ne informano i distributori.
6. Gli importatori che ritengono o abbiano motivo di credere che un’AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle disposizioni del presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi e ne informano immediatamente la predetta autorita’ di vigilanza del mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformita’ e a qualsiasi misura correttiva adottata.
7. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dall’immissione dell’AEE sul mercato, una copia della dichiarazione UE di conformita’ e la mantengono a disposizione della predetta autorita’ di vigilanza e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale autorita’.
8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita’ di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ dell’AEE con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale autorita’, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformita’ al presente decreto delle AEE che hanno immesso sul mercato.

Art. 10
Obblighi dei distributori

1. I distributori che mettono un’AEE a disposizione sul mercato agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili, curando che l’AEE rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti, ovvero istruzioni ed avvertenze d’uso, almeno in lingua italiana e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 7 e 8, e all’articolo 9, comma 4.
2. Il distributore che ritenga o abbia motivo di credere che un’AEE non sia conforme all’articolo 4 non immette l’AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante o l’importatore, nonche’ l’autorita’ di vigilanza nazionale del mercato di cui all’articolo 19.
3. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un’AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi, e ne informano immediatamente la predetta autorita’ di vigilanza, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformita’ e a qualsiasi misura correttiva adottata.
4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita’ di vigilanza, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ dell’AEE con il presente decreto e cooperano con tale autorita’, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformita’ al presente decreto delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato.

Art. 11
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

1. Un importatore o distributore e’ ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e’ soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7 quando immette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica AEE gia’ immesse sul mercato in modo tale che la conformita’ alle prescrizioni applicabili possa esserne condizionata.

Art. 12
Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici notificano, su richiesta, all’autorita’ di vigilanza nazionale del mercato di cui all’articolo 19 per un periodo di dieci anni dall’immissione sul mercato dell’AEE:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un’AEE;
b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un’AEE.

Art. 13
Dichiarazione UE di conformita’

1. La dichiarazione UE di conformita’ attesta che e’ stata dimostrata la conformita’ ai requisiti di cui all’articolo 4.
2. La dichiarazione di conformita’ ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati all’allegato VI ed e’ aggiornata. Essa e’ redatta in italiano.
3. Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformita’ che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformita’ alle prescrizioni dell’articolo 4, comma 1, puo’ essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Puo’ essere redatta una documentazione tecnica unica.
4. Con la dichiarazione UE di conformita’ il fabbricante si assume la responsabilita’ della conformita’ dell’AEE al presente decreto.

Art. 14
Documentazione del prodotto

1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 7, comma 2, e’ redatta secondo la norma armonizzata EN 50581:2012, e successive modificazioni.
2. La documentazione tecnica e’ redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
3. In seguito ad una richiesta motivata dell’autorita’ di vigilanza nazionale del mercato di cui all’articolo 19, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dalla predetta autorita’ di vigilanza, questa puo’ fissare un termine pari a trenta giorni.
4. Nel caso il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la predetta autorita’ di vigilanza puo’ richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformita’ alle norme armonizzate e ai requisiti di cui all’articolo 4.

Art. 15
Principi generali della marcatura CE

1. La marcatura CE e’ soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Art. 16
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE e’ apposta sull’AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell’AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa e’ apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE e’ apposta sull’AEE prima della sua immissione sul mercato.

Art. 17
Presunzione di conformita’

1. Salvo prova contraria, si presume che le AEE munite di marcatura CE siano conformi al presente decreto.
2. Si presume che siano conformi alle prescrizioni del presente decreto i materiali, i componenti e le AEE sottoposti a prove o a misure a dimostrazione della conformita’ alle prescrizioni dell’articolo 4 ovvero a valutazioni in conformita’ a norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 18
Obiezione formale a una norma armonizzata

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di altri soggetti interessati, qualora ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che sono stabilite all’articolo 4 della direttiva 2011/65/UE, sottopone la questione al Comitato istituito ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.

Art. 19
Vigilanza del mercato

1. Le funzioni di autorita’ di vigilanza per il controllo della conformita’ delle AEE alle disposizioni del presente decreto, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvalgono delle Camere di commercio, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera m), e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonche’ dell’ISPRA. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Art. 20
Controlli

1. L’autorita’ di vigilanza nazionale del mercato di cui all’articolo 19, effettua la sorveglianza sugli AEE a norma degli articoli da 15 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare, controlla in modo adeguato e su scala adeguata gli AEE attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attivita’ tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni pertinenti.
2. L’autorita’ di vigilanza nazionale del mercato di cui all’articolo 19, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all’articolo 7, comma 2, vieta l’immissione dell’AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
3. L’autorita’ di vigilanza nazionale del mercato di cui all’articolo 19, quando la documentazione tecnica di cui all’articolo 7, comma 2, non e’ disponibile o e’ incompleta, ordina al fabbricante o all’importatore di far cessare l’infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo, se del caso, il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l’immissione dell’AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
4. L’autorita’ di vigilanza nazionale del mercato di cui all’articolo 19, quando accerta la mancanza della marcatura CE, ordina al fabbricante o all’importatore di far cessare l’infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo, se del caso, il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l’immissione dell’AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.
5. L’autorita’ di vigilanza nazionale del mercato di cui all’articolo 19, quando accerta l’irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione UE di conformita’, ordina al fabbricante o all’importatore di far cessare l’infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l’immissione dell’AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.
6. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 5 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove cio’ non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.

Art. 21
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato AEE in violazione dell’articolo 7, comma 1, e 9, comma 2, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato una AEE priva della documentazione tecnica di cui all’articolo 7, comma 2, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato una AEE priva della marcatura CE e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell’articolo 20, comma 5, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato una AEE priva di marcatura CE, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 12, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 6 si applica anche al mandatario che non ottempera agli obblighi dell’articolo 8, comma 3.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 7, comma 4, e l’importatore che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 6, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 7, comma 6, e l’importatore che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 4, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 7, comma 7, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 7, comma 8, e l’importatore che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
12. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Art. 22
Aggiornamento

1. All’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 23
Abrogazione

1. L’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e’ abrogato dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto.
2. L’allegato 5 al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come sostituito dall’articolo 1 del decreto 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2013, e’ abrogato dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 24
Norme transitorie e finali

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, commi 3 e 4, le AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ma che risultano non conformi al presente decreto, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

Art. 25
Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Lorenzin, Ministro della salute

Lanzetta, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

ALLEGATO I
Categorie di AEE disciplinate dal presente decreto
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo
industriali
10. Distributori automatici
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

ALLEGATO 2
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, comma 1, e valori
delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)

ALLEGATO 3
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ALLEGATO 4
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ALLEGATO 5
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ALLEGATO 6
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