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Quante volte capita agli installatori di consegnare un dichiarazione di conformità in comune e di sentirsi dire “..e di questa cosa ne faccio?” dall’impiegato dello sportello unico o dell’ufficio tecnico? A volte l’installatore deve spiegare al comune che in base all’articolo 11 del Decreto 37/08 quando un’impresa installatrice finisce un nuovo impianto o rifacimenti, ampliamenti e trasformazioni, deve depositare copia della dichiarazione di conformità allo sportello unico delle attività produttive del comune.
O almeno così era fino alla pubblicazione del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, il quale dice:

“…omissis… 2. La dichiarazione unica di conformita’ e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilita’ da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.”

Tradotto: non è più necessario depositare copia della dichiarazione di conformità in comune, se non per gli impianti realizzati in immobili senza agibilità. Si sottolinea che il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 parla di dichiarazione di conformità di impianti termici, ma in realtà si riferisce a tutti gli impianti. Il titolo completo del documento è “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” e introduce la “Dichiarazione unica di conformità” per tutti gli impianti: un documento, uguale per tutti gli impianti, che il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà produrre.

Quindi, una volta prodotta la dichiarazione unica di conformità questa va inviata:
– In caso di nuovo immobile senza agibilità: al SUAP (sportello unico) per ottenere l’agibilità e al Distributore entro 30 giorni dalla nuova fornitura (37/08);
– In caso di immobile agibile: al Distributore in caso di nuova fornitura;
– Negli altri casi: a nessuno. Va tenuta sull’impianto a disposizione in caso di controlli (es. per DPR 462).

Il diagramma di flusso seguente sintetizza i casi:

I punti non ancora chiariti e cosa fare ora

Ci sono alcune cose che però ancora non sono chiare: la prima è che il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ancora preparato un modello unico per la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti, inoltre l’articolo 2 del DPR 462/01 dice: “Messa in esercizio e omologazione dell’impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso”.
In attesa di chiarimenti quindi il consiglio è di continuare ad inviare il “vecchio” modulo ai destinatari previsti da DM 37/08 e DPR 462/01 fino a chiare indicazioni contrarie da parte della struttura pubblica.

N.d.R.: questo articolo, scritto poco dopo la pubblicazione del DL, attendeva la pubblicazione della “Dichiarazione unica di conformità” del Ministero. Abbiamo deciso di modificarlo e pubblicarlo come “anteprima” viste le numerose richieste di chiarimenti, e visto che forse il documento non verrà mai pubblicato, come il registro dei controlli di manutenzione promesso dall’art. 86 comma 2 del Dlgs 81/08.

La redazione