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L’AEEG ha pubblicato la delibera 136/2012/R/EEL ”Modifiche e rettifiche di errori materiali agli allegati A alle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 250/04, ARG/elt 197/11 e ARG/elt 198/11 e agli allegati B e C alla deliberazione ARG/elt 33/08, in materia di qualità dei servizi elettrici” con la quale, oltre ad aver corretto alcuni errori formali, ha aggiornato il modulo per il rilascio della dichiarazione di adeguatezza.

1 DELIBERAZIONE 5 APRILE 2012 136/2012/R/EEL
MODIFICHE E RETTIFICHE DI ERRORI MATERIALI AGLI ALLEGATI A ALLE DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 250/04, ARG/ELT 197/11 E ARG/ELT 198/11 E AGLI ALLEGATI B E C ALLA DELIBERAZIONE ARG/ELT 33/08, IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI ELETTRICI

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 5 aprile 2012

VISTI:
· la legge 14 novembre 1995, n. 481;
· il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; · l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) n. 250/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione 250/04);
– gli Allegati A, B e C alla deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Allegati A, B e C alla deliberazione ARG/elt 33/08); · l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11 (di seguito: Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11);
· l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11);
· l’Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Allegato C alla deliberazione ARG/elt 199/11); · la norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI EN 50160.

CONSIDERATO CHE:
· le definizioni di buco di tensione e di interruzione degli Allegati A alle deliberazioni 250/04 e ARG/elt 198/11 non sono allineate alle definizioni di buco di tensione e di interruzione della norma CEI EN 50160;
· sono stati riscontrati alcuni errori materiali o omissioni o necessità di chiarimento negli Allegati A alle deliberazioni ARG/elt 197/11 e ARG/elt 198/11;
· alcuni riferimenti degli Allegati B e C alla deliberazione ARG/elt 33/08 risultano obsoleti in seguito alle deliberazioni di cui al precedente alinea;
· alcune disposizioni di cui all’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 33/08 non sono allineate alle disposizioni di cui al Titolo 5 della Parte I dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11.

RITENUTO:
· di allineare le definizioni di buco di tensione e di interruzione degli Allegati A alle deliberazioni 250/04 e ARG/elt 198/11 alle definizioni di buco di tensione e di interruzione della norma CEI EN 50160;
· di correggere alcuni errori materiali degli Allegati A alle deliberazioni ARG/elt 197/11 e ARG/elt 198/11;
· necessario modificare i riferimenti alle deliberazioni n. 333/07 e n. 348/07 citate negli allegati B e C alla deliberazione ARG/elt 33/08, introducendo rispettivamente i riferimenti alle deliberazioni ARG/elt 198/11 ed ARG/elt 199/11;
· necessario allineare le disposizioni di cui all’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 33/08 alle disposizioni di cui al Titolo 5 della Parte I dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11

DELIBERA

1. di modificare l’allegato A alla deliberazione 250/04 come di seguito indicato: a) all’articolo 1, comma 1.1, la definizione di buco di tensione è sostituita dalla seguente definizione: “buco di tensione è la riduzione temporanea della tensione al di sotto del 90% della tensione dichiarata per un periodo superiore o uguale a 10 millisecondi e non superiore a 1 minuto, ove non sussistano le condizioni di interruzione (definizione tratta dalla norma CEI EN 50160)”; b) all’articolo 1, comma 1.1, la definizione di interruzione è sostituita dalla seguente definizione: “interruzione è la condizione nella quale la tensione sul punto di prelievo o immissione dell’energia elettrica di un utente della rete di trasmissione nazionale è inferiore al 5% della tensione dichiarata su tutte le fasi di alimentazione (definizione tratta dalla norma CEI EN 50160)”; 2. di modificare l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11 come di seguito indicato: a) all’articolo 3, comma 3.8, alle parole “equilibratori automatici del carico” sono aggiunte le parole “non dovute a perturbazioni di frequenza con origine sulla rete interconnessa europea”; b) all’articolo 11, comma 11.4, dopo le parole “Gli ammontari” è aggiunta la parola “annui”; c) all’articolo 25, comma 25.1, la parola “procedimento” è sostituita dalla parola “provvedimento”;
3. di modificare l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11 come di seguito indicato: a) all’articolo 1, comma 1.1, lettera f), la definizione di buco di tensione è sostituita dalla seguente definizione: “buco di tensione è la riduzione temporanea della tensione al di sotto del 90% della tensione dichiarata per un periodo superiore o uguale a 10 millisecondi e non superiore a 1 minuto, ove 3 non sussistano le condizioni di interruzione (definizione tratta dalla norma CEI EN 50160); il buco di tensione unipolare è un buco di tensione che interessa una sola fase”; b) all’articolo 1, comma 1.1, lettera r), la definizione di interruzione è sostituita dalla seguente definizione: “interruzione è la condizione nella quale la tensione sul punto di prelievo o immissione dell’energia elettrica di un utente è inferiore al 5% della tensione dichiarata su tutte le fasi di alimentazione (definizione tratta dalla norma CEI EN 50160)”; c) all’articolo 11, comma 11.5, dopo le parole “a quella stessa linea BT” sono aggiunte le parole “nei casi di cui al comma 11.1, lettera a), o parte di linea BT nei casi di cui al comma 11.1, lettera b)”; d) all’articolo 26, comma 26.2, lettera b), la parola “alta” è sostituita dalla parola “media”; e) all’articolo 26, comma 26.2, lettera c), la parola “alta” è sostituita dalla parola “bassa”; f) all’articolo 39, commi 39.2 e 39.3, e all’articolo 40, comma 40.
4, le parole “utenti MT in solo prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW” sono sostituite dalle parole “utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 400 kW”; g) nella Tabella 3, le parole “Furti e sabotaggi” sono sostituite dalla parola “Furti”; h) nella Scheda n.1, alla ventiquattresima riga, la frase “Per le interruzioni con origine MT (escluse le interruzioni con origine sui trasformatori AT/MT)” è sostituita dalla frase “Per le interruzioni con origine MT (incluse le interruzioni con origine sui trasformatori AT/MT)”; i) all’articolo 92, comma 92.5, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera “f) che, in caso di mancato rispetto della data di cui alla lettera a), al netto del posticipo di cui alla lettera c), è previsto un indennizzo automatico.”; j) all’Articolo 94, comma 94.2, la parola “definito” è sostituita dalla parola “definiti”; k) all’articolo 107, comma 107.4, le parole “all’articolo 91” sono sostituite dalle parole “all’articolo 99”; l) all’articolo 124, comma 124.3, dopo le parole “di cui ai commi 124.1 e 124.2.” sono aggiunte le parole “ Per le prestazioni soggette a livello specifico prorogate ai sensi del presente articolo e richieste nell’anno 2012 si applicano gli indennizzi automatici di cui alle Tabelle 15, 16 e 17.”; m) nella Tabella 13, entrambe le diciture “25 giorni lavorativi” sono sostituite dalle diciture “20 giorni lavorativi”; n) nella Tabella 13, entrambe le diciture “45 giorni lavorativi” sono sostituite dalle diciture “50 giorni lavorativi”; 4. di pubblicare l’Allegato A alla deliberazione 250/04 come risultante dalle modifiche disposte nel presente provvedimento e al punto 4 della deliberazione ARG/elt 197/11;
5. di pubblicare l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11 come risultante dalle modifiche disposte nel presente provvedimento e al punto 4 della deliberazione ARG/elt 197/11;
6. di pubblicare l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11 come risultante dalle modifiche disposte nel presente provvedimento;
7. di sostituire l’Allegato B alla deliberazione /08 con l’Allegato A alla presente deliberazione;
8. di sostituire l’Allegato C alla deliberazione /08 con l’Allegato B alla presente deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 5 aprile 2012

IL PRESIDENTE Guido Bortoni

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