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Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei flussi informativi necessari ai fini dell’applicazione della disciplina dello scambio sul posto.

DELIBERA
1. di modificare il Testo Integrato dello Scambio sul Posto nei punti di seguito indicati:
– all’articolo 4, comma 4.2, lettera c), al termine della frase “Tale onere, su base annuale solare, deve risultare evidente dalle fatture che l’impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che al GSE, qualora esplicitamente richiesto” sono aggiunte le parole “, ed è pari alla somma dei totali delle bollette emesse nell’anno solare di riferimento”.
– all’articolo 6, dopo il comma 6.2, è inserito il seguente:
“6.3 La regolazione in acconto di cui al comma 6.2 viene effettuata nel rispetto dei seguenti principi:
a) il contributo in conto scambio in acconto viene erogato in anticipo rispetto al periodo temporale di riferimento;
b) è possibile prevedere condizioni per l’ottimizzazione delle tempistiche di pagamento, ad esempio prevedendo che l’erogazione di uno dei contributi in conto scambio in acconto avvenga contestualmente all’erogazione del contributo in conto scambio a conguaglio;
c) il contributo in conto scambio viene sempre erogato entro le scadenze definite nel rispetto di quanto previsto al precedente alinea, al più con l’unica eccezione del caso in cui, per una scadenza, gli importi complessivamente spettanti siano inferiori a 15 euro;
d) il valore in acconto del contributo in conto scambio è definito sulla base del conguaglio dell’anno o degli anni precedenti affinché il valore erogato in acconto sia, con buona probabilità, prossimo a quello atteso a conguaglio; transitoriamente, nell’attesa di disporre di dati sufficienti per l’applicazione della predetta modalità di calcolo dell’acconto, è possibile definire formule convenzionali che mediamente permettano di erogare un contributo in acconto prossimo a quello atteso a conguaglio.”
2. di prevedere che il GSE aggiorni le regole tecniche di cui all’articolo 10 del Testo Integrato dello Scambio sul Posto tenendo conto di quanto evidenziato nel precedente punto 1 e al fine di razionalizzare i flussi informativi oltre che i portali informatici per l’acquisizione dei dati e che le trasmetta all’Autorità entro il 15 gennaio 2011, ai fini della verifica; di prevedere altresì che il GSE ridefinisca le proprie modalità di comunicazione agli utenti dello scambio al fine di migliorare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse.
3. di prevedere che, ai fini dell’erogazione a conguaglio dello scambio sul posto per gli
anni 2010 e 2011 e dell’adempimento agli articoli 4, 5 e 9 del Testo Integrato dello
Scambio sul Posto, nonché allo schema di convenzione definito dal GSE ai sensi
dell’articolo 3 del Testo Integrato dello Scambio sul Posto:
a) le imprese distributrici trasmettano al GSE i dati di misura necessari ai fini dell’applicazione a conguaglio dello scambio sul posto, in numero almeno pari a:
a1) il 90% di quelle da trasmettere entro la scadenza fissata dall’articolo 9, comma 1, del Testo Integrato dello Scambio sul Posto;
a2) il 99% di quelle complessivamente necessarie entro:
– il 31 marzo 2011 ai fini del conguaglio per l’anno 2010;
– il 31 marzo 2012 ai fini del conguaglio per l’anno 2011,
a3) il numero mancante, per ciascun anno, rispetto a quello trasmesso in adempimento della lettera a2), rispettivamente, entro il 30 giugno 2011 e il 30 giugno 2012;
b) le società di vendita trasmettano al GSE le informazioni necessarie ai fini dell’applicazione a conguaglio dello scambio sul posto, in numero almeno pari a:
b1) il 99% di quelle complessivamente necessarie entro:
– il 31 marzo 2011 ai fini del conguaglio per l’anno 2010;
– il 31 marzo 2012 ai fini del conguaglio per l’anno 2011,
b2) il numero mancante, per ciascun anno, rispetto a quello trasmesso in adempimento della lettera b1), rispettivamente, entro il 30 giugno 2011 e il 30 giugno 2012;
c) il GSE pubblichi i valori del contributo in conto scambio per almeno:
c1) il 96% dello utenti dello scambio sul posto attivi nell’anno entro:
– il 15 maggio 2011 ai fini del conguaglio per l’anno 2010;
– il 15 maggio 2012 ai fini del conguaglio per l’anno 2011,
c2) i valori mancanti, per ciascun anno, rispetto a quelli pubblicati in adempimento della lettera c1), rispettivamente, entro il 31 agosto 2011 e il31 agosto 2012;
d) il GSE eroghi il contributo in conto scambio ad almeno:
d1) il 96% degli utenti dello scambio sul posto attivi nell’anno entro:
– il 30 giugno 2011 ai fini del conguaglio per l’anno 2010;
– il 30 giugno 2012 ai fini del conguaglio per l’anno 2011, d2) il numero mancante, per ciascun anno, rispetto a quello per cui sono stati
erogati i contributi in adempimento alla lettera d1), rispettivamente, entro il 30 settembre 2011 e il 30 settembre 2012.
4. di prevedere che il GSE trasmetta all’Autorità:
a) entro il 30 aprile 2011 e 2012, un rapporto che evidenzi, per ogni impresa distributrice, il numero di dati di misura complessivamente necessari ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto rispettivamente per gli anni
2010 e 2011 e il numero di misure trasmesse al GSE entro i termini di cui al punto 3, lettera a2);
b) entro il 30 aprile 2011 e 2012, un rapporto che evidenzi, per ogni società di vendita, il numero delle informazioni necessarie ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul Posto rispettivamente per gli anni 2010 e 2011 e il numero delle informazioni trasmesse al GSE entro i termini di cui al punto 3,lettera b1);
c) entro il 15 luglio 2011 e 2012, il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive rispettivamente per gli anni 2010 e 2011, il numero dei contributi in conto scambio di conguaglio pubblicati entro i termini di cui al punto 3, lettera c1), nonché il numero dei pagamenti effettuati agli utenti entro i termini di cui alla lettera d1) del medesimo punto 3.
5. ferma restando l’applicazione della disciplina di cui ai punti precedenti, con effetto
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di fissare al 31 gennaio
2011 il termine entro cui gli operatori interessati possono presentare osservazioni e
proposte ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione GOP 46/09;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della sua pubblicazione.
3 dicembre 2010

Il Presidente:  Alessandro Ortis

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