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..omissis.. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas delibera:
1. di prevedere che la Cassa predisponga, entro 30 giorni dal 31 dicembre 2009, data di cessazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui all’articolo 11, comma 11 e 12, della legge n. 80/05, la documentazione necessaria a determinare le partite economiche connesse all’applicazione delle medesime condizioni tariffarie fino al 31 dicembre 2009 e, in particolare:
a) il quadro delle erogazioni già effettuate ai sensi dell’articolo 11, commi 11 e 12 della legge n. 80/05 negli anni dal 2005 al 2009, per ciascuno dei soggetti elencati al comma 74.1, lettere a), c) e d), del TIT;
b) una stima degli oneri complessivi ricadenti sul Conto di gestione alimentato dalla componente tariffaria A4, derivanti dall’applicazione del medesimo articolo 11, commi 11 e 12, della legge n. 80/05, per ciascuno dei soggetti elencati al comma 74.1, lettere a), c) e d), del TIT;
c) lo stato delle garanzie prestate ai sensi della deliberazione n. 190/06 come successivamente modificata;
d) una valutazione della potenziale capacità dei beneficiari delle tariffe speciali sopra richiamate di fornire le garanzie previste dalla deliberazione n. 190/06;
e) l’aggiornamento degli oneri di competenza 2009 sulla base dei meccanismi previsti al comma 74.9 del Testo integrato;
2. di prevedere che la Cassa, ai fini di quanto previsto al precedente punto 1., possa richiedere informazioni e documentazione ai soggetti beneficiari delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui all’articolo 11, comma 11 e 12, della legge n. 80/05;
3. di emanare con successivo provvedimento, in esito al completamento di quanto previsto dal precedente punto 1, le disposizioni concernenti le modalità e le tempistiche di erogazione delle somme eventualmente ancora spettanti ai soggetti beneficiari delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui all’articolo 11, comma 11 e 12, della legge n. 80/05, fatte salve le decisioni della Commissione in esito alle procedure sopra richiamate e i conseguenti provvedimenti che dovessero essere adottati dall’Autorità;
4. di confermare quanto disposto con deliberazione n. 217/05, subordinando il riconoscimento delle condizioni tariffarie speciali di cui all’articolo 11, comma 12, della legge n. 80/05, alla positiva conclusione del procedimento avviato con decisione C(2006)1522def;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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