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Oggetto: D.M. 22 ottobre 2007 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi- chiarimenti”.
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per la Prevenzione e la Difesa Tecnica
Area prevenzione incendi
Alle direzioni regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
LORO SEDI
Ai Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI
Con riferimento ad alcuni quesiti pervenuti a quest’ufficio, in merito al decreto indicato in oggetto, si formulano i seguenti chiarimenti.
1) le installazioni di gruppi di produzione di energia elettrica in modo continuativo-mossi da motori alimentati anche da combustibili alternativi/rinnovabili, quali, ad es. oli vegetali, biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione o biogas vanno classificati come impianti di produzione elettrica e non come gruppi elettrogeni e, pertanto, non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 ottobre 2007.
Ciò premesso- in considerazione anche delle finalità del D. Lgs. 29/03 in materia di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili- le indicazioni e le limitazioni, anche quelle relative alla capacità dei depositi di combustibili, riportate nella regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 22 ottobre 32007 possono costituire un utile criterio di riferimento, ma nono sono da considerarsi vincolanti.
2) Ai fini dell’applicazione del decreto in oggetto fino ad un approfondimento della problematica a cura del Comitato Centrale tecnico Scientifico- il gasolio viene considerato in ogni caso liquido combustibile di categoria C, così come classificato dal D.M. 31 luglio 1934, a prescindere dall’effettiva temperatura d’infiammabilità.
3. I gruppi commercializzati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 495/96 possono essere utilizzati pur in assenza della marcatura CE di conformità di cui al Titolo III del D.M. 22 ottobre 2007, a condizione che venga attestata tale circostanza, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza, e venga curata la tenuta del libretto d’uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell’organo di vigilanza.
Il Vice Capo Dipartimento Vicario Capo del C.N.VV.F Gambardella