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~DSalve, vorrei sapere se in un condominio senza servizio di portineria che, oltre ai condòmini privati, registra la presenza di attività quali studi professionali, agenzie, centri estetici e così via, e quindi abitualmente frequentato da persone che non conoscono lo spazio e gli ambienti condominiali, ci sia l’obbligo di garantire una visibilità adeguata anche quando la luce condominiale si spegne al termine della temporizzazione programmata; ciò al fine di non ritrovarsi, come mi è capitato, in un buio pesto al punto di dover procedere a tentoni visto che non erano nemmeno retroilluminati i pulsanti della luce condominiale.

Franco De Martino via form

~RIl comando luce deve essere individuabile anche al buio (pulsante o interruttore con spia luminosa) ai sensi del Decreto 14 giugno 1989, n.236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche“, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989. L’obbligo discende direttamente dall’art. 4.1.10 “scale“:

4.1.10 Scale
Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:
..omissis..
5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
..omissis..

Per gli sbarchi ascensori la Norma UNI EN 81-1 prevede un illuminamento minimo di 50 lux sul piano di calpestio all’uscita della cabina. Se vi è il pulsante luminoso è sufficiente che questo sia visibile e raggiungibile uscendo dall’ascensore.
Per le scale è logico programmare il tempo di accensione in rapporto al tempo massimo di percorrenza (in salita ed in discesa) di una rampa di scale tra due pulsanti luminosi.