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Sono soggetti all’obbligo di denuncia dell’impianto di terra i datori di lavoro che svolgono attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e non da esso espressamente escluse.
L’impianto di terra è destinato a realizzare la messa a terra di protezione che, coordinata con un adeguato dispositivo di protezione, realizza il metodo denominato “protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione”. Questo metodo è quello più comunemente utilizzato per la protezione contro i contatti indiretti ed, inoltre, è il solo ammesso per impianti elettrici di categoria superiore alla I categoria. Altri metodi di protezione contro i contatti indiretti degli impianti elettrici alimentati da sistemi di I categoria sono riportati nel riquadro:

Altri metodi di protezione contro i contatti indiretti degli impianti elettrici alimentati da sistemi I di categoria:

– uso di componenti elettrici di classe Il o con isolamento equivalente,
– separazione elettrica,
– circuiti SELV,
– luoghi non conduttori,
– collegamento equipotenziale locale non connesso a terra,
– limitazione della corrente e/o della carica elettrica.
Per quanto poco probabile, quando la protezione contro i contatti indiretti venga realizzata con uno dei metodi che non richiedono il collegamento a terra, non ricorrendo l’obbligo dell’impianto di terra, non ricorre neppure l’obbligo della sua denuncia.

Campo di applicazione del DPR 547/55:

Attività soggette
Art. 1
Le norme dei presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza.

Attività escluse
Art. 2
Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia regolata o sarà regolata da appositi provvedimenti:
a) all’esercizio delle miniere, cave e torbiere,
b) ai servizi ed impianti delle Ferrovie dello Stato,
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
d) all’esercizio dei trasporti terrestri pubblici,
e) all’esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.

Definizione di lavoratore subordinato
Art. 3
Agli effetti dell’Art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un arte o una professione. Sempre agli effetti dell’Art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati:
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi,
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature utensili ed apparecchi in genere.
Sono pertanto escluse le attività svolte da lavoratori autonomi e le attività familiari svolte nel proprio domicilio.
ono invece comprese anche le attività familiari, che si svolgono fuori dal proprio domicilio, quando vi siano impiegati più componenti del nucleo familiare.

Inoltre il DPR 547/55, dispone:

Verifiche periodiche
Art. 328
Gli impianti di messa a terra devono esser verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. Per le officine e cabine elettriche le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l’intervallo di due anni.

Il Decreto Ministeriale 12 settembre 1959, specifica:
Art. 11
Sono affidate al datore di lavoro, che le esercitano a mezzo di personale specializzato dipendente o da essi scelto le seguenti verifiche:
d) verifica degli impianti di terra prima della messa in servizio…
e) verifiche periodiche ad intervalli non superiori a cinque anni, ovvero a due anni nei casi di terra artificiale, degli impianti di messa a terra relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica…

Precisazione della Circolare 551/60
5. Impianti di terra. Officine e cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici e distributrici di energia elettrica.
Vanno comprese in tale determinazione le installazioni annesse ed i servizi ausiliari, come ad es. le officine di manutenzione, le case, i magazzini, i laboratori, gli uffici, ecc., quando i relativi impianti di terra siano comuni con quelli al servizio dell’attività principale.
6. Aziende autoproduttrici di energia elettrica.
Le aziende autoproduttrici di energia elettrica sono comprese tra le “aziende produttrici o distributrici di energia elettrica per le quali, a sensi dell’art. 11 lettera e) del D. M. 12 settembre 1959, le verifiche degli impianti di terra sono affidate ai datori di lavoro.
L’attribuzione di tali compiti è limitata agli impianti di terra destinati esclusivamente alle officine e cabine elettriche. Se l’impianto di terra è al servizio comune, oltre che dei predetti reparti, anche degli impianti ed apparecchi di utilizzazione le verifiche periodiche sono di competenza dell’ Ispettorato del Lavoro (ora dell’Ispesl, la verifica di omologazione e del PMIP – ASL, le successive).
Ne deriva che per le aziende autoproduttrici ricorre l’obbligo di denuncia, anche per attività per le quali le aziende elettrocommerciali non ne sono soggette, potendole comprendere nel Modello O.
8. Terra artificiale
Agli effetti dell’applicazione dell’Art. 328 del DPR 547/55 si intende per terra artificiale l’impianto di terra nel quale il dispersore è collocato in un terreno reso artificialmente conduttore mediante additivi chimici o materiali diversi dal terreno (carboni, sali…) appositamente riportativi.

La Guida CEI 64-50 precisa pure:
Art. 6.4 ISPESL
L’impianto di terra di un edificio residenziale non deve essere denunciato all’Ispesl, a meno che nell’ambito condominiale esista un’attività alla quale siano addetti lavoratori subordinati: in questo caso èobbligato alla denuncia dell’impianto di terra al dipartimento Ispesl competente per territorio solo il datore di lavoro di tale attività.
Il datore di lavoro, soggetto all’obbligo di denuncia, può iniziare l’attività dopo l’effettuazione della prima verifica dell’impianto di terra ed ha tempo trenta giorni per presentare la denuncia: Domanda di omologazione e Modello B.
Per le attività che ne sono soggette, il datore di lavoro deve presentare la denuncia anche quando svolge la sua attività in complessi dove l’impianto di terra èunico per più attività svolte da diversi datori di lavoro.
Ogni datore di lavoro deve presentare la propria denuncia.

Autori:
per. ind. Giancarlo Colombo
coordinatore attività di prevenzione, specialista di sicurezza.

per. ind. Luigi Muzzini
componente comitati CEI SC 64D e 64M.

per. ind. Silvano Scotti
Resp. Servizio Elettrico Austin Italia SpA
Componente comitati CEI SC 64A, 64B, 64C, 64D..