Circolare 1 febbraio 1988, n. 1800/4108 del Ministero dell’Intemo
“Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendi servizio tecnico centrale”
Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box (definiti al punto 0 del D.M. 1.2.1986) individuate nel punto 2.3. del D.M. 1.2.1986.
Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16.2.1982 punto 92, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco le autorimesse private aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli. Al punto 2 del D.M. 1.2.1986 sono indicate le norme di sicurezza antincendi per le “Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli”; tra queste, al punto 2.3, sono specificate le l’autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.
Dalle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1.2.1986 già citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16.2.1982.
Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1.2.1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all’art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 57.7.
L’Ispettore Generale Capo SANGIORGI