Scrivo da un Comune del Sud Sardegna, abbiamo chiesto a una ditta su Sardegna Cat una RDI per la verifica impianti di messa a terra su una serie di impianti comunali localizzati sul territorio e per ogni impianto abbiamo indicato la potenza. Ci hanno fatto un’offerta comprensiva di IVA. Sulla base dell’offerta gli abbiamo affidato il lavoro, ci hanno controfirmato la determina di impegno. Dopo che la ditta in questione ha fatto il lavoro ci ha chiesto un’integrazione al prezzo pattuito pari all’IVA al 22% sull’intero importo, adducendo un errore materiale e che l’offerta scaturisce dall’applicazione del tariffario ISPESL. A mio avviso tale comportamento non mi pare corretto, primo perchè noi abbiamo fatto affidamento sull’offerta fatta dove era scritto in stampato maiuscolo, quindi ben visibile, comprensivo IVA e poi, ammessa e non concessa la loro richiesta di l’IVA questa deve essere calcolata sul 95% dell’importo dato che il 5% che va versato all’INAIL è fuori campo IVA. E’ corretto?
Le mie domande sono le seguenti:
Nelle tariffe ISPESL l’indicazione della tariffa oraria vale solo per gli impianti inferiori a 3KW? Le altre tariffe sono relative al costo di ogni verifica? Quindi, ad esempio, se verifico due impianti dai 3 ai 10 KW spenderò 300,00 euro? La ditta poteva applicarle anche in modo forfettario le tariffe, quindi decidere di non farci pagare una verifica di un impianto dato che erano 28 le verifiche da fare?
Elisabetta Ferro
Non esistono ancora chiarimenti ufficiali in merito. Tuttavia risulta consolidato quanto segue:
1) Applicazione IVA: gli importi relativi alle tariffe prescritte dall’Art. 7bis del DPR 462/01, ossia quelli indicati dal Decreto del Presidente dell’ISPESL del 07/07/2005, sono IVA esclusa. La quota pari al 5% di tali tariffe, destinata dall’Organismo abilitato ad INAIL, dovrebbe essere esposta fuori campo IVA, in analogia a quanto in essere per le verifiche delle attrezzature di lavoro ai sensi del D.I. 11 /04/2011 (Rif. Risoluzione interpello Agenzia delle Entrate 954-649/2013 del 29/01/2014).
2) Tariffa oraria: La tariffa oraria (codice tariffa ISPESL 10) è utilizzabile per tutte quelle attività svolte dall’Organismo abilitato nel campo di applicazione del DPR 462/01 e non esplicitate nella sezione corrispondente del tariffario contenuto dal Decreto del Presidente dell’ISPESL del 07/07/2005. In sostanza, quindi, si può applicare alla verifica di impianti con potenza installata inferiore a 3 kW e alle verifiche straordinarie. La tariffa di 93,00 € ora a vacazione si applica anche per verifiche di impianti con potenza installata superiore a 1000 kW (codice tariffa ISPESL 6320) quando il valore dell’attività eccede il minimo previsto di 2000,00 €, e per il rilievo delle tensioni di contatto e passo (codice tariffa ISPESL 6280)
3) Tariffe per verifica: le tariffe si riferiscono al prezzo per l’esecuzione della singola verifica periodica. Per ciascun impianto a sè stante deve essere applicata la tariffa derivante dal valore della “potenza installata” dell’impianto elettrico; quest’ultima, per prassi consolidata, viene assunta pari alla potenza disponibile della fornitura di energia elettrica. Se la Vs. rdo prevedeva la verifica di 28 impianti distinti, dovevano essere quotate e retribuite 28 verifiche.