Nella realizzazione di un nuovo impianto elettrico in edificio adibito ad uso agricolo, basta rispettare quanto previsto dal decreto 37/2008, o occorre intervenire seguendo quanto previsto dal DLgs 81/08.
Dino Sarti
Se l’annesso agricolo è costituito da edifici o da altre strutture produttive devono essere rispettati
Integralmente i disposti e le procedure di cui al decreto 37/08.
Se nel suddetto annesso, o nell’azienda agricola, sono presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati ai sensi dell’art. 2 comma a) “Definzioni” e dell’articolo 4 – “Computo dei lavoratori” del D.Lgs 81/08 si devono applicare anche le prescrizioni di cui del DLgs 81/08.
Oltre agli obblighi di cui all’articolo 22 – “Obblighi dei progettisti” e all’articolo 24 – “Obblighi degli installatori”, devono essere rispettati gli articoli da 80 ad 86 del capo III – “impianti ed apparecchiature elettriche” del medesimo D.Lgs.
Si ricorda che dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla Norma CEI 64-8 e qualora in presenza di strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico anche della Sezione 705 della Norma CEI 64-8/7.