“Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’ non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile, tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.”
Questo secondo il Decreto 22 gennaio 2008, n.37 all’articolo 7 comma 6. I dubbi sull’applicazione di quanto riportato sono ancora molti, nonostante gli sforzi delle Camere di Commercio e delle Associazioni di categoria per informare gli addetti ai lavori. Ancora oggi, sull’argomento “dichiarazione di rispondenza“, ci pervengono da più parti (installatori, professionisti, utenti finali, ecc.) molte le mail con richieste di chiarimenti. In questo articolo cercheremo di chiarire i dubbi ricorrenti dei nostri lettori.
Cos’è la dichiarazione di rispondenza?
La dichiarazione di rispondenza è un documento, introdotto dal Decreto 22 gennaio 2008, n.37 (il 37/08 o “nuova 46/90”), per la precisione dall’articolo 7 “dichiarazione di conformità”, comma 6. La dichiarazione di rispondenza serve ad attestare che un impianto rispetta determinati requisiti di sicurezza.
A differenza della dichiarazione di conformità, la dichiarazione di rispondenza non è redatta dall’esecutore dell’impianto, ma è rilasciata da un professionista il quale, a posteriori, “certifica” la rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte.
Può essere incaricato un professionista per redigere una dichiarazione di rispondenza per gli impianti (o per le parti di impianto) dove la dichiarazione di conformità non è stata rilasciata o è andata persa, per impianti realizzati dopo l’introduzione della Legge 46/90 (esattamente dal 13 marzo 1990), e prima del Decreto 37/08 (fino al 27 marzo 2008).
La dichiarazione di rispondenza serve, ad esempio, qualora la dichiarazione di conformità non fosse reperibile, per ottenere un aumento di potenza contrattuale (DM 37/08 Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario: “Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura …omissis.. consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformita’ dell’impianto, ..omissis.. La medesima documentazione e’ consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all’articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw), ma anche a dimostrare che il proprio impianto elettrico possiede i requisiti di sicurezza (ad esempio per valorizzare l’immobile in caso di vendita).
Occorre tuttavia evidenziare che, l’articolo 13. Documentazione “1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonche’ il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa. L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformita’ degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformita’ ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e’ consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.” è stato abrogato: non è necessario allegare all’atto di vendita di un immobile dichiarazione di conformità o di rispondenza.
Come deve essere fatta una dichiarazione di rispondenza?
A differenza della dichiarazione di conformità, per la quale il Decreto 37/08 fornisce negli allegati I e II un modello, per la dichiarazione di rispondenza non esiste un template “ministeriale”. Ci si affida quindi alla “creatività” del professionista che la redige.
Nt24 ha realizzato nel 2008, e ripropone allegato al presente articolo, un modello semplificato di Dichiarazione di Rispondenza per gli impianti elettrici, completo delle relazioni di verifica necessarie, che non può rappresentare documentazione “ufficiale” (proprio perché il Ministero dello Sviluppo Economico non ha emanato alcun allegato in merito, perciò non esiste nulla di “ufficiale”), ma che deve essere considerato un suggerimento per la redazione del documento.
Rispondenza… a che cosa?
Curiosamente il Legislatore non esplicita nel Decreto 37/08, a quali norme tecniche deve rispondere l’impianto per il quale viene redatta la dichiarazione di rispondenza, tuttavia è logico considerare, per impianti realizzati prima della Legge 46/90, quanto riportato dall’articolo 6 commi 2 e 3 del 37/08 (anche se in questo caso la dichiarazione di rispondenza non è applicabile. Meglio una relazione tecnica di corrispondenza alla regola dell’arte).
“Con riferimento alle attivita’ produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
Gli impianti elettrici nelle unita’ immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA”.
Per impianti realizzati tra la Legge 46/90 e il DM 37/08 si intende rispondenza ai requisiti della Legge 46/90.
Chi firma?
La dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata da “professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, oppure, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione“.
Quindi, per impianti non soggetti ad obbligo di progetto da parte di un professionista, la dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata da responsabile tecnico di impresa installatrice.
Se la dichiarazione di rispondenza è firmata dal responsabile tecnico di un’impresa installatrice, questi firma la dichiarazione in quanto persona, non come impresa. Le eventuali responsabilità civili ricadranno quindi sulla persona, e non sull’impresa installatrice.
E se l’impianto non “risponde”?
Qualora dovessero essere rilevate, in sede di verifica, non conformità tali da compromettere le condizioni di sicurezza, è possibile incaricare un installatore di eseguire le modifiche necessarie al raggiungimento delle condizioni di sicurezza. In questo caso l’installatore dovrà produrre dichiarazione di conformità da allegare alla dichiarazione di rispondenza.
L’installatore che, entro i limiti dimensionali previsti dal Decreto 37/08, è chiamato a redigere la dichiarazione di rispondenza e deve eseguire lavori, può rilasciare sia la dichiarazione di rispondenza, che la dichiarazione di conformità da allegare per quanto riguarda l’intervento svolto. Non è necessario, contestualmente alla redazione della dichiarazione di rispondenza, la dichiarazione di adeguatezza della cabina MT/BT. I due documenti sono assolutamente indipendenti e distinti.
La redazione
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