Ultime news

Designazione di “Accredia” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita’ di accreditamento e vigilanza del mercato.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
I Ministri dell’interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, della difesa
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia;
Visto il decreto in pari data con cui, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 3, della citata legge n. 99 del 2009, si e’ provveduto alla adozione delle prime prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita’ di accreditamento in conformita’ alle disposizioni del citato regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, alla disciplina delle modalita’ di controllo dell’organismo da parte dei Ministeri concertanti, nonche’, per l’accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l’accreditamento, alle modalita’ di partecipazione a tale organismo degli organismi di accreditamento, gia’ designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri;
Visto il comma 2 del medesimo art. 4 della legge n. 99 del 2009, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 del medesimo art. 4, alla designazione dell’unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita’ di accreditamento;
Visto inoltre il comma 4 del medesimo art. 4 della legge n. 99 del 2009, secondo cui dall’attuazione delle disposizioni del medesimo art. 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica e i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
Considerata la necessita’, stante l’imminente termine di applicazione del citato regolamento (CE) n. 765/2008, che l’individuazione dell’unico organismo italiano a tal fine autorizzato avvenga immediatamente e sia riferita ad un organismo in grado di divenire pienamente operativo in tempi brevissimi secondo le modalita’ oggi prescritte per l’attivita’ di accreditamento;
Ritenuta a tal fine e per evidenti ragioni di economia e urgenza che non debba promuoversi la complessa costituzione di un nuovo organismo, bensi’, limitandosi alla designazione prescritta dal citato art. 4, comma 2, della legge n. 99 del 2009, che si debba provvedere a tale designazione nell’ambito degli organismi italiani gia’ esistenti ed operanti in tale settore ed attualmente gia’ in possesso di riconoscimento quale firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, ai fini del successivo riconoscimento da parte dell’organismo europeo di cui all’art. 14 del regolamento;
Considerato che attualmente gli unici organismi in possesso di tale requisito sono:
a) Accredia – Associazione senza scopo di lucro dotata di personalita’ giuridica di diritto privato, derivante dalla fusione di SINCERT e SINAL e subentrata a tali precedenti associazioni nel ruolo di firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, per gli schemi nei quali operavano i predetti SINCERT e SINAL, relativamente all’accreditamento dei Laboratori di prova e degli Organismi di certificazione e ispezione;
b) Copa (Consorzio pubblico per l’accreditamento) – Societa’ consortile a responsabilita’ limitata, subentrata al SIT – Servizio di Taratura in Italia per l’accreditamento dei laboratori di taratura, nel ruolo di firmatario di accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, relativamente all’accreditamento dei laboratori di taratura;
Ritenuto che l’individuazione dell’organismo da designare fra i predetti due, per le medesime ragioni di economia ed urgenza, debba tener conto della conformita’ degli attuali rispettivi statuti ai requisiti prescritti dal regolamento comunitario e dal citato decreto in pari data, ed inoltre della capacita’ dell’attuale rispettiva organizzazione e struttura di coprire i diversi settori dell’accreditamento, oltre che del numero degli accreditamenti attualmente riferibili a ciascuno di essi e del peso economico di tali settori;
Considerato che Accredia risulta attualmente l’organismo italiano che piu’ risponde ai predetti requisiti;
Considerato che il citato decreto in pari data con cui, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 3, della citata legge n. 99 del 2009, si e’ provveduto alla adozione delle prime prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita’ di accreditamento in conformita’ alle disposizioni del citato regolamento comunitario, contiene specifiche disposizioni volte a regolare le modalita’ di partecipazione a tale organismo degli organismi di accreditamento gia’ designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri e idonee a garantire la salvaguardia delle esperienze e competenze esistenti in materia anche attraverso un’adeguata partecipazione alle attivita’ e all’organizzazione dell’organismo designato degli enti pubblici con specifiche competenze in tale settore quali l’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
Ritenuto pertanto di dover dare immediata attuazione al citato art. 4, comma 2, della legge n. 99 del 2009, mediante la designazione dell’unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita’ di accreditamento;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Regolamento , il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
b) Legge , la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia ;
c) accreditamento , l’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita’ soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita’ di valutazione della conformita’;
d) organismo nazionale di accreditamento , l’unico organismo nazionale che in uno Stato membro e’ stato autorizzato da tale Stato a svolgere attivita’ di accreditamento;
e) organismo nazionale italiano di accreditamento l’Organismo nazionale di accreditamento designato dall’Italia ai sensi della Legge;
f) Autorita’ nazionale italiana per l’accreditamento , l’ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico referente per le attivita’ di accreditamento e punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge.

Art. 2
Designazione

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge, Accredia, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalita’ giuridica di diritto privato, codice fiscale 10566361001, e’ designata quale organismo nazionale italiano di accreditamento.
2. Accredia si adegua completamente e celermente, comunque non oltre novanta giorni dalla data del presente decreto, a tutte le prescrizioni del Regolamento e del decreto in pari data di cui in premessa, nonche’ alle eventuali successive prescrizioni che saranno adottate con la medesima procedura.
3. Il Ministero dello sviluppo economico da’ immediata comunicazione del presente provvedimento alla Commissione europea ed all’infrastruttura europea competente, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 3, del regolamento.
4. Nel caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui al comma 2 e quando all’esito di un controllo o sulla base di eventuali segnalazioni della Commissione europea o degli altri Ministeri interessati l’Autorita’ nazionale italiana per l’accreditamento accerta che Accredia non e’ piu’ in possesso dei requisiti prescritti per svolgere la specifica attivita’ di organismo nazionale italiano di accreditamento o ha commesso una violazione grave dei suoi obblighi, la medesima Autorita’ adotta entro trenta giorni tutte le misure appropriate per limitare, sospendere o revocare la designazione di cui al presente decreto informandone tempestivamente la Commissione europea.

Art. 3
Efficacia

1. Il presente decreto e’ immediatamente efficace.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro dell’interno
Maroni
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Zaia
Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Gelmini
Il Ministro della difesa
La Russa

Altre News

Vedi tutte