Secondo la norma vigente volendo valutare il rischio fulminazione per un appartamento (ma potrebbe essere uno studio dentistico o un ufficio, ecc. ) situato in un edificio condominiale, devo utilizzare le intere dimensioni del fabbricato, ai fini della valutazione. Questo va bene ma scendendo nella valutazione, viene richiesto ad esempio il numero di persone presenti. Questo si riferisce a quelle presenti nell’unità immobiliare oggetto della verifica oppure di quelle presenti nell’intero fabbricato? La cosa non è semplice perché chiaramente non si può sapere quante persone possono trovarsi all’interno di esso né della durata della presenza, per non parlare poi dell’eventuale valutazione economica che risulta quanto mai ardua se non impossibile da determinare, anche sentendo in merito il proprietario del fabbricato/appartamento. Come comportarsi in merito perché un appartamento comunque venga utilizzato, non costituisce certo un compartimento poiché anche se le murature delimitanti lo sono non lo è certo la porta di accesso.
M. Balatresi
I criteri e la metodologia di valutazione del rischio da fulmine per una struttura sono indicati nella Norma CEI EN 62305-2 “Protezione contro i fulmini Parte 2: Valutazione del rischio”.
Nello specifico negli Allegati A-B-C-D della medesima norma sono riportati i valori da imputare alle diverse variabili che concorrono nella valutazione del rischio (dalla probabilità del danno al valore delle perdite).
Nell’Allegato E sono riportati degli esempi di valutazione, e precisamente il Cap. E.5 illustra la metodologia per un edificio con appartamenti.
Per la determinazione di quale parte di una struttura, e a quali condizioni, possa essere sottoposta alla valutazione i criteri da applicare sono indicati all’ art. A.2.2. Nel caso non si verifichino le condizioni di cui al suddetto articolo è necessario provvedere alla valutazione della struttura nel suo insieme utilizzando le dimensioni massime per la determinazione dell’area di raccolta.
La determinazione di tutti i fattori che concorrono alla valutazione del rischio è attività complessa. Dall’attenta analisi delle caratteristiche dell’edificio è possibile determinare, con riferimento ai valori indicati dalla Norma, sulla base della pratica professionale i dati di affollamento e i valori economici. Utile, e ancor più necessaria nel caso di specie, la richiesta all’amministrazione condominiale per l’acquisizione di parte dei dati e della valutazione del rischio da fulmine dell’intero edificio eventualmente svolta in precedenza.
Può anche fare utilizzare la Guida CEI 81-29 “Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305”