Valutazione del rischio elettrico, classificazione dei locali, problemi nella gestione dell’impianto e livelli minimi di visibilità e di comfort legati all’illuminazione. Questi solo alcuni degli aspetti principali da prendere in considerazione per la corretta progettazione e installazione degli impianti all’interno degli uffici.
Gli uffici sono luoghi di lavoro per definizione e i datori di lavoro devono adempiere alle regole introdotte dal Testo Unico sulla Sicurezza, il Decreto Legislativo 81/08.
Obblighi del datore di lavoro in merito al rischio elettrico
In particolare l’articolo 80 “Obblighi del datore di lavoro” rivolge l’attenzione sul rischio elettrico e nel dettaglio prevede che (comma 1) “Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da contatti elettrici diretti; contatti elettrici indiretti; innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; innesco di esplosioni; fulminazione diretta ed indiretta; sovratensioni; altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili”. In buona sostanza tutto quanto si possa ragionevolmente immaginare… e anche di più.
La valutazione del rischio
Sempre secondo lo stesso articolo (comma 2) “A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; tutte le condizioni di esercizio prevedibili”.
A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro e a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di protezione contro i rischi di natura elettrica.
Il datore di lavoro prende “le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche”.
Partendo da queste considerazioni risulta evidente che “comanda” la valutazione del rischio da parte del datore di lavoro. Progettista e installatore devono “guidare” questa valutazione secondo le indicazioni contenute nelle “pertinenti norme tecniche”.
Classificazione dei locali
Ai fini della valutazione del rischio il primo passo è classificare i locali, anche ai fini della prevenzione incendi. Un ufficio, a seconda delle caratteristiche dimensionali, può infatti essere considerato da un ambiente ordinario (impiantisticamente assimilabile ad un ambiente domestico) a un ambiente a maggior rischio in caso di incendio soggetto a controlli dei vigili del fuoco.
Uffici e suddivisione per tipologia
In relazione al numero di presenze, infatti, secondo il decreto 22 febbraio 2006 (in alternativa al quale possono essere utilizzate le regole tecniche verticali di cui al decreto 3 agosto 2015), gli uffici sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
– tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;
– tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;
– tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;
– tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;
– tipo 5: con oltre 1000 presenze.
Inoltre, gli uffici (o aziende) con oltre 300 persone presenti rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Il DPR 151/11 considera per l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi uffici all’interno dei quali sono previste oltre 300 “persone presenti” (attività n. 71).
L’ulteriore suddivisione del DPR
Il DPR suddivide ulteriormente la classificazione sulla base del numero di persone presenti in tre categorie:
– Attività 71.1.A: Aziende ed uffici, con oltre 300 persone presenti (fino a 500 persone);
– Attività 71.2.B: Aziende ed uffici, con oltre 500 persone presenti (fino a 800 persone);
– Attività 71.3.C: Aziende ed uffici, con oltre 800 persone presenti.
Le prescrizioni diventano più stringenti al crescere del numero di persone presenti, così come le procedure per l’inizio dell’attività (ad esempio per gli uffici appartenenti alla categoria A non sono previsti dai Vigili del Fuoco la valutazione del progetto e i nulla osta di fattibilità).
I progetti
Per quanto riguarda i progetti, il decreto 22 gennaio 2008, n. 37 prevede – sempre – la stesura di un progetto. I progetti relativi ad immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi devono essere firmati da professionista iscritto a ordine o albo professionale (perito industriale, ingegnere ecc.), quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 metri quadri (articolo 5 comma c). Sotto tali limiti il progetto può essere firmato dal responsabile tecnico di impresa installatrice.
Problemi gestionali
In genere gli uffici sono utilizzati da personale senza alcuna formazione in materia di rischio elettrico. Per questo motivo il datore di lavoro deve considerare alcuni aspetti particolari che, se pensati bene al momento della progettazione degli spazi, possono rendere certamente più fruibile il luogo di lavoro.
L’utilizzo delle prese multiple mobili
Un aspetto peculiare e direttamente legato alla sicurezza riguarda l’utilizzo delle prese multiple mobili, le cosiddette “ciabatte”. Innanzitutto per questo tipo di soluzione si consiglia di utilizzare esclusivamente materiale non solo marcato CE, ma possibilmente dotato di marchio di qualità (es. IMQ), e in ogni caso di buona fattura (su consiglio dell’elettricista, eventualmente), inoltre si ritiene opportuno utilizzare un numero limitato di prese multiple mobili, preferendo soluzioni fisse tipo prese a torretta o a scomparsa nel pavimento, se non altro per limitare il rischio di cattivi accoppiamenti e.. il rischio inciampo!
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