Il titolare firmatario di un’impresa (quindi responsabile in senso generale) può essere il soggetto dichiarante del certificato di conformità e apporre il timbro della ditta e la sua firma oltre a quella del responsabile tecnico che è persona diversa? Inoltre, può firmare da solo gli schemi e i progetti o serve, anche in questo caso, la firma del responsabile tecnico? E, per concludere, la firma digitale dev’essere del titolare dell’azienda che dichiara o del responsabile tecnico?
Michele Paccione
I firmatari della Dichiarazione di Conformità, come da Allegato I al DM 37/08, devono essere: il dichiarante, ovvero il titolare o il legale rappresentante, dell’impresa esecutrice dell’impianto abilitata ai sensi dell’art. 3 DM 37/08; il responsabile tecnico della stessa impresa, ovvero il soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del DM 37/08. Nulla osta che il dichiarante sia in possesso dei requisiti tecnico professionali, anzi, solitamente è così nelle imprese individuali.
Il responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali – se non è il titolare o il legale rappresentate di un’ impresa individuale – deve essere socio (non di capitale), socio d’opera, collaboratore familiare, dipendente dell’impresa installatrice, ovvero avere un rapporto stabile e continuativo con l’impresa che garantisca l’immedesimazione del responsabile tecnico con l’impresa stessa.
Il progetto, redatto ai sensi dell’art. 5 comma 1 e dell’art. 7 comma 2, deve essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. I disegni e gli schemi come costruito possono essere firmati (o controfirmati) da entrambi i soggetti in rapporto alle condizioni contrattuali. La firma digitale sostituisce a pieno titolo la firma autografa, pertanto una firma per il dichiarante e una per il responsabile tecnico.