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Mi sono impegnato con un mio cliente a “mettere a norma” un impianto elettrico di un alloggio di civile abitazione tramite dichiarazione di rispondenza. Ho effettuato tutte le prescrizioni scaturite dalla relazione tecnica che ho redatto, in parte con attuazione di nuovi impianti, vedi sostituzione totale conduttori elettrici, “frutti” e quadro elettrico generale, e tutto ciò che è richiesto per ottemperare alla regola dell’arte pur conservando le canalizzazioni esistenti. Ma, solo a fine lavori, ho realizzato che forse la “DIRI” non era applicabile perché l’impianto risaliva ai primi anni ’80. È vero? E, nel caso fosse così, come dovrei comportarmi per regolarizzare l’impianto?

Roberto Valentino

Se l’impianto è stato costruito prima del 13.03.1990 non è possibile rilasciare la Dichiarazione di rispondenza ai sensi dell’art. 7 comma 6 DM 37/08 in quanto la stessa va a sostituire la Dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90, che prima della data di entrata in vigore della stessa legge non era prevista, in quanto inesistente. Per impianti installati dopo il 27.02 2008 (entrata in vigore del DM 37/08) non è possibile rilasciare la Dichiarazione di rispondenza.

Se ha realizzato dei nuovi impianti non può rilasciare la Dichiarazione di rispondenza ma deve rilasciare la Dichiarazione di conformità (completa di tutti gli allegati obbligatori compreso il progetto a cura del responsabile tecnico dell’impresa installatrice), specificando il riutilizzo delle tubazioni e delle scatole esistenti. Per l’utilizzo di eventuali componenti, che reputiamo difficile valutata l’età dell’impianto, si consiglia di eseguire una dettagliata verifica degli impianti ai sensi della Norma CEI 64-8/6.  Verificare quindi quale parte degli stessi è possibile recuperare e quale rinnovare, verificare le condizioni dei conduttori e dei componenti, eseguire una valutazione dei rischi nel merito degli impianti esistenti, redigere il progetto a cura del responsabile tecnico dell’impresa installatrice per le opere di rinnovo/adeguamento, dopodiché eseguire le suddette opere ed emettere la Dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 comma 1 completa di tutti gli allegati obbligatori.