Nel 2002 ho aperto una ditta di impianti e avevo tutte le lettere tramite il mio ingegnere perchè la camera di commercio avendo gli anni in regola ma non continuativi non ha voluto dare l’abilitazione 46/90.
Nel 2005 il mio consulente leggendo il contratto di partecipazione con l’ingegnere che pagavo ha tolto lui e messo me, nella trascrizione mi hanno abilitato le lettere A/B le altre no ma avendo fatto lo storico si evince che nella trascrizione hanno fatto un errore cerco di riappropriarmi delle lettere C/G e mi dicono che sono state perse perchè ora la legge è cambiata leggo da tutti i form che se sono state acquisite li devono dare cosa posso fare?
Nello Sala Sikurtek
Se si tratta di un errore di trascrizione può fare ricorso presso la competente Camera di commercio presentando la documentazione attestante le condizioni di acquisizione dei requisiti tecnico professionali (copie di: certificati camerali passati, dichiarazioni di conformità e fatture di lavori svolti, ecc. ecc.).
Da verificare preventivamente la coerenza dell’oggetto sociale e del campo di attività dell’impresa (anche con codici ATECO) e la tipologia dei requisiti tecnico professionali che si vanno a richiedere.
Si riporta a titolo di informazione, ai fini della collaborazione di libero professionista alle attività aziendali, il parere del Ministero dello sviluppo economico tratto da “Parerei MiSE decreto 37/2008” – versione aggiornata al 10.04.2019”, il parere del 7.10.2008 in merito alla “collaborazione a progetto e libero professionista”:
Il Mi.S.E. ha escluso che un soggetto con contratto di collaborazione a progetto oppure come libero professionista “esterno all’impresa” possa assumere la funzione di responsabile tecnico in un’impresa di installazione di impianti.
A parere del Mi.S.E. infatti, debbono considerarsi tuttora valide le indicazioni applicative a suo tempo fornite in merito alla L. 46/90, volte ad assicurare l’esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l’impresa e il responsabile tecnico ovverosia l’immedesimazione del responsabile tecnico con l’impresa stessa.
Relativamente al contratto di collaborazione a progetto fa peraltro esplicito riferimento alle direttive ministeriali impartite con circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006, che hanno escluso tale tipologia contrattuale dal novero di quelle utilizzabili ai fini dell’assolvimento del requisito tecnico-professionale dell’immedesimazione.