Rifiuto dell’elettricista di rilasciare la dichiarazione di conformità per un intervento di manutenzione straordinaria in un impianto elettrico ante 1990:
Il tecnico ha fatto le necessarie verifiche strumentali, che hanno rivelato tante anomalie nell’impianto; come l’assenza e/o il mancato collegamento della linea di terra in alcune prese; la presenza contemporanea in altre scatole di tanti fili giallo-verdi, dei quali nessuno era effettivamente conduttore di terra, come avrebbe dovuto essere, mentre i cavi erano stati usati impropriamente talora come fase, altre come neutro e in altre ancora per entrambe le cose.
Inoltre molti conduttori sono risultati di sezione inadeguata; alcune prese erano guaste o inutilizzabili, perché di genere sorpassato e non più adatte per le spine degli attuali elettrodomestici e apparecchiature; infine l’impianto è dotato di un interruttore differenziale e di un interruttore magnetotermico, perché le linee luce e prese non sono separate e risultano inserite in un unico cavidotto.
L’operatore è stato impegnato per almeno quattro giorni; ha dovuto sfilare molti fili nelle varie parti dell’impianto e ne ha infilato tanti altri di tipo, sezione e colore diversi dai precedenti, operando all’interno degli attuali cavidotti, per evitare interventi edilizi; ha eliminato le nastrature incontrate, congiungendo i fili in modo corretto; ha sostituito i frutti difettosi e quelli sorpassati, per rendere l’impianto sicuro e adeguato all’uso corrente.
Nonostante il suo corposo intervento il professionista si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di conformità. Cosa mi potete dire al riguardo? Ho diritto di avere la certificazione suddetta?
Antonio Orrù
Gli interventi descritti configurano la realizzazione, seppur non totale, di un nuovo impianto elettrico. Reputando che gli interventi realizzati si riferiscano ad un impianto in una unità immobiliare ad uso abitativo non risultano applicabili le prescrizioni di cui al Capitolo 37 della Norma CEI 64-8/3.
Risulta necessario a questo proposito l’accordo esplicito tra il Committente e l’installatore.
Ai fini dell’applicazione degli obblighi di progetto devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’art. 5 del decreto 37/08. A fronte di quanto descritto e all’applicazione e al rispetto della legislazione e della normativa tecnica applicabile al contesto considerato, il rilascio della Dichiarazione di conformità da parte dell’installatore è dovuta ed obbligatoria viste anche le condizioni aggiuntive determinate dal comma 3 dell’art. 7 del decreto 37/08.
La classificazione dell’intervento da indicare nel modulo della Dichiarazione di conformità dovrà essere “altro” con la descrizione dell’intervento eseguito ovvero “adeguamento dell’impianto elettrico alla normativa tecnica CEI e CEI EN applicabile”.
Nel prosieguo del modulo dovranno essere indicati, oltre al resto, gli estremi del progetto e del progettista (anche nel caso di progetto realizzato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice come da comma 2 art. 7 decreto 37/08), oltre alla specificazione delle norme CEI, CEI EN, UNI utilizzate come riferimento.