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In uno stabile con varie palazzine a uso abitativo di altezza antincendio superiore a 32 metri, nell’ambito di adeguamento alle normative antincendio, verrà realizzata idonea illuminazione di emergenza/sicurezza su tutte le scale, unitamente a compartimentazioni, spegnimento manuale dell’incendio e quant’altro necessario.
Queste palazzine hanno anche cantine e box che, per dimensione, non sarebbero, in generale, soggette a illuminazione di emergenza; la domanda è: essendo la palazzina soggetta a illuminazione di emergenza (in relazione all’altezza) anche nelle cantine e nei box, pur essendo zone compartimentate, va eseguita tale illuminazione?

Gaudenzio Sacchetti

Al contesto evidenziato si applica la regola tecnica di cui al decreto 16 maggio 1987 n. 246 e il recente decreto 25 gennaio 2019.
Se il tecnico della prevenzione incendi nell’ambito della valutazione del rischio incendio ha reputato di prescrivere l’illuminazione di emergenza per le parti comuni dell’edificio (eventualmente in presenza di lavoratore dipendente da considerarsi come “luoghi di lavoro”) la stessa deve essere prevista in tutti i luoghi (di lavoro e non di lavoro) ove sussistano dei rischi in caso di assenza dell’illuminazione principale.
Se per “box” si intendono delle autorimesse interrate di cui all’attività n° 75 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 l’illuminazione di emergenza è da installarsi secondo i criteri indicati nella regola tecnica di cui al decreto 1 febbraio 1986 e successivi aggiornamenti.

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