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La definizione di “locale ad uso medico” presente nel campo di applicazione dell’art. 710.1.1 della Norma CEI 64-8 può ricomprendere anche i locali con possibile presenza di elettromedicali (tra cui le camere di degenza), destinati agli ospiti, di una casa di riposo?

Paolo Valdisolo via form

~RIl paragrafo 710.1.1 “campo di applicazione” della sezione 710 “locali medici” della Norma CEI 64-8  è stato modificato dalla variante V2 pubblicata nel corso del 2015, ed è questo:

710.1.1 Campo di applicazione
Le prescrizioni particolari della presente Sezione si applicano agli impianti elettrici nei locali medici, in modo da garantire la sicurezza dei pazienti e del personale medico. Queste prescrizioni si riferiscono principalmente ad ospedali, a cliniche private, a studi medici e dentistici, a locali ad uso estetico ed a locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro.
Le prescrizioni di questa Sezione si applicano anche agli impianti elettrici in ambienti destinati a ricerche in campo medico.

NOTA 1 Potrebbe essere necessario modificare l’impianto elettrico esistente, in accordo con la presente norma, quando avvenga un cambiamento di utilizzo del locale. In particolare deve essere prestata attenzione quando siano previsti procedimenti intracardiaci.
NOTA 2 In quanto applicabile, la presente Sezione può essere usata anche per cliniche e ambulatori veterinari. Le prescrizioni di questa Sezione non si applicano agli apparecchi elettromedicali (ME).
NOTA 3 Per gli apparecchi e i sistemi elettromedicali, vedere la serie di Norme CEI EN 60601.
NOTA 4 I requisiti di questa Sezione riguardano, per esempio, le installazioni elettriche in locali ad uso medico di:
– ospedali e cliniche (incluso quelle temporanee e di emergenza);
locali dedicati all’interno di case di cura e case per persone anziane, dove i pazienti sono sottoposti a cure mediche;
– centri medici, ambulatoriali, pronto soccorso;
– altre tipologie di ambulatori (nelle industrie, impianti sportivi o altri).
NOTA 5 L’applicazione dei requisiti di questa Sezione non esclude l’obbligo di rispettare altri regolamenti e leggi nazionali.

La classificazione dei locali all’interno della struttura (ambienti ordinari, gruppo 0,1 o 2) deve essere eseguita tenendo conto delle attività che si svolgono al suo interno e delle esigenze dell’ospite/paziente: il campo di applicazione della Sezione 710 può certamente comprendere le camere di degenza (l’allegato B della sezione “Esempi di classificazione dei locali ad uso medico” suggerisce di classificare come gruppo 1 le camere o gruppi di camere adibite ad uso medico nelle quali i pazienti sono alloggiati per la durata del loro soggiorno in un ospedale o in un altro ambiente ad uso medico), ma non è possibile generalizzare: occorre un’attenta e puntuale valutazione del rischio.