La tragedia di Crans Montana ha riportato sotto i riflettori le criticità legate alla prevenzione degli incendi nei locali pubblici. Al di là delle dinamiche che hanno provocato morti e feriti tra numerosi giovani, su cui dovranno fare luce le autorità elvetiche, l’episodio ha tristemente riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza nelle strutture ricettive e, in particolare, negli esercizi che somministrano alimenti e bevande in caso di incendio. Un evento che ha rievocato le ferite di altre tragedie, come quella del cinema Statuto di Torino, avvenuta la sera del 13 febbraio 1983.
Sicurezza in caso di incendio
La Norma CEI UNI EN ISO 13943 definisce l’incendio il “processo di combustione caratterizzato dall’emissione di calore e di effluenti dell’incendio e solitamente accompagnato da fumo, fiamme, incandescenza o una combinazione di tutti questi elementi”.
Gli incendi, classificati in base alla natura del combustibile, si suddividono in sei classi:
- Classe A: incendio che implica materiali solidi, solitamente di natura organica, in cui la combustione solitamente ha luogo con la formazione di braci incandescenti;
- Classe B: incendio che implica solidi liquidi oppure solidi che possono liquefarsi;
- Classe C: incendio che implica gas;
- Classe D: incendio che implica metalli;
- Classe E: incendio che implica pericoli elettrici;
- Classe F: incendio che implica olio da cucina o grasso.
Un incendio comprende quattro fasi: ignizione e prima propagazione, flashover, incendio generalizzato e decadimento. La combustione è la reazione esotermica di una sostanza con un agente ossidante ovvero di una sostanza in grado di provocare una reazione chimica, con emissione di effluenti dell’incendio associati a fiamme e/o incandescenza.

A loro volta, i materiali infiammabili ovvero i materiali che possono facilmente infiammarsi, accendersi o prendere fuoco, sono classificati in:
- Classe A: materiali solidi come legno, carbone, carta che bruciando formano brace;
- Classe B: materiali liquidi (o solidi che possono fondere facilmente) come alcoli, benzine, solventi in genere;
- Classe C: gas infiammabili come idrogeno, metano, acetilene;
- Classe D: metalli e altre sostanze che reagiscono facilmente con l’acqua come litio, potassio, magnesio, fosforo.
Ai fini normativi, la prevenzione incendi è definita (articolo 46 del D.lgs. 81/08) “la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente”. In particolare, come indica il comma 2 dello stesso articolo 46, nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
Peraltro, ai fini della prevenzione incendi occorre fare riferimento al:
- Codice di prevenzione incendi, pubblicato con il decreto 3 agosto 2015 (Allegato I) che contiene le regole che si applicano a tutte le attività (regole tecniche orizzontali) e le regole specifiche che si applicano ad alcune attività (regole tecniche verticali).
- Regolamento di prevenzione incendi, pubblicato con il Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 che contiene l’elenco delle attività soggette ai controlli da parte dei vigili del fuoco e i procedimenti di prevenzione incendi.
Inoltre, in relazione al rischio d’incendio si applicano le norme emanate dal Ministero dell’Interno contenute nel:
- Decreto 1° settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
- Decreto 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
- Decreto 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (cosiddetto Minicodice), che ha dal 29 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del decreto) ha abrogato le norme contenute nel Decreto 10 marzo 1998.
Infine, per quanto attiene agli impianti elettrici nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio si applicano le prescrizioni contenute nella Sezione 751 della Norma CEI 64-8.
Sicurezza incendi nei bar e nei ristoranti
Gli effetti della tragedia elvetica di Capodanno hanno portato, da parte del nostro Ministero dell’Interno, alla pubblicazione della Circolare n. 674 del 15 gennaio 2026. Scopo della circolare ministeriale è quello di inquadrare le attività svolte nei bar e nei ristoranti rispetto a quelle dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo fornendo al contempo richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi.
Come emerge anche da un precedente chiarimento in merito a cura della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011), i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui del DPR. 151/2011, in quanto non sono attività ricomprese nell’Allegato I del decreto. Questo vale a meno che i locali siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, nel qual caso le prescrizioni contenute nella regola tecnica si applicano anche ai bar e ai ristoranti. Inoltre, sono soggette agli adempimenti anche le attività in cui sono presenti impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 116 kW.
Continuando nella lettura della circolare troviamo indicato che, non essendo disciplinati da una regola tecnica di prevenzione incendi specifica, la valutazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza da applicare in questi locali è in capo al datore di lavoro e indicata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Valutazione che deve tenere conto dei rischi nei quali incorrono i lavoratori in presenza del pubblico quali, a titolo esemplificativo:
- i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
- le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
- le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori a rischio.
Inoltre, in accordo con le previsioni dell’articolo 2 del D.M. 2 settembre 2021, il datore di lavoro deve adottare misure idonee per la gestione della sicurezza antincendio (in esercizio e in emergenza) e strutturarla al fine di garantire la sicurezza di tutti gli occupanti, nonché predisporre il Piano di emergenza se nei luoghi di lavoro:
- sono occupati almeno 10 lavoratori;
- aperti al pubblico sono presenti di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.
L’obbligo si applica anche ai luoghi di lavoro previsti dall’Allegato I del DPR 151/2001.
Ricorda inoltre la circolare, che gli addetti al servizio antincendio “la cui designazione, formazione e adeguata presenza in termini numerici […] deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e, in particolare, con lo specifico scenario di incendio dell’attività” sono chiamati “ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti nonché un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio”.
Obblighi cui vigileranno le autorità di pubblica sicurezza e degli enti territoriali al fine di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate e di adeguare le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza all’evoluzione delle modalità di esercizio. Affinché tragedie come quella di Crans Montana non accadano più.
(testo di Antonello Greco)