A seguito di controlli manutentivi periodici risulta necessario sostituire molti interruttori differenziali. Di chi è la responsabilità se successivamente ne deriva un danno a persone per mancato intervento?
1) della committenza; il manutentore ha solo l’obbligo di comunicazione 1/2 PEC dei risultati;
2) del manutentore; deve distaccare obbligatoriamente i circuiti pericolosi anche se avvisata la committenza 1/2 PEC;
3) del manutentore; la committenza avvista 1/2 PEC non autorizza gli interventi e il manutentore lascia gli impianti attivi.
Cosa dice la legislazione in merito?
Erminio Garavaglia
Nel caso, come sembra rappresentato nel quesito, di un luogo di lavoro la responsabilità è sempre del datore di lavoro. Questo alla luce di quanto indicato, oltre nell’art. 2087 del Codice civile, nei seguenti dispositivi di legge:
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
- Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81
Art. 15. Misure generali di tutela
- Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti
Art. 64. Obblighi del datore di lavoro
- Il datore di lavoro provvede affinché:
- e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Art. 80. Obblighi del datore di lavoro
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Art. 86. Verifiche e controlli
- Ferme restando le disposizioni del d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
- L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Il manutentore ha l’obbligo tecnico e giuridico di segnalare formalmente le anomalie e il non funzionamento dei dispositivi di sicurezza (vedi interruttori differenziali) al datore di lavoro e qualora ravvisasse condizioni di immediato pericolo per persone e cose, rendere inattivi gli impianti e provvedere alla loro messa in sicurezza avvisando il datore di lavoro. Quest’ultimo in ogni caso è l’unico responsabile delle mancate azioni di manutenzione e di sostituzione di parti d’impianto pericolose o di dispositivi di sicurezza non funzionanti. Nel caso di incidente possono essere applicate sia le norme del Codice civile che quelle del Codice penale (artt.. 437,451,589,590) a cario del datore di lavoro.