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Passa dal comune di pertinenza al privato l’obbligo di trasmissione al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) dei dati relativi agli edifici dotati dell’etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga”.  L’onere, inizialmente introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, a far data dal prossimo 28 aprile non sarà più compito del comune la trasmissione dei dati sul sistema informatico.

Di seguito il testo dell’articolo 6 del DLgs 48/2024:

Art. 6 – Altre disposizioni

1. All’articolo 135-bis, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione e’ tenuto a comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l’attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata».

Note all’art. 6:
– Si riporta il testo dell’art. 135- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001 n. 45, come modificato dal presente decreto:
«Art. 135-bis (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici) – 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita’ in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti
reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
2-bis. Per i nuovi edifici nonche’ in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e’ attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale
attestazione e’ necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all’articolo 4.
Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l’attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014
.

3. Gli edifici equipaggiati in conformita’ al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga’, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis.»

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