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domandaNel caso di realizzazione di un nuovo impianto in un condominio, se il condominio non volesse il certificato, cosa si fa? Quando decadono le responsabilità dell’installatore? Nel caso in cui vengono fatte modifiche successive ad esempio ecc.?
 
Latiano Antonio

risposta

Il rilascio della Dichiarazione è atto obbligatorio derivato da un obbligo di legge ( art. 7 DM37/08). Quindi l’installatore non può sottrarsi all’obbligo del rilascio anche su specifica richiesta del Committente che ha, a sua volta, l’obbligo, ai sensi del DM 37/08    art. 8 comma, di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3.

Le responsabilità dell’installatore non decadono se non per azioni derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

  All’art. 8 comma 2 il Dm 37/08 pone a carico del committente l’ obbligo di adottare le misure necessarie al mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto.                 

  1. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

Si le responsabilità dell’installatore permangono per la parte di impianto eseguita anche dopo gli eventuali ampliamenti eseguiti e certificati da altre imprese.