Ultime news

illuminazione stadioUna residenza per anziani (No RSA o Protetta) non ha documentazione inerente gli impianti in oggetto e deve perciò ricorrere alla dichiarazione di rispondenza.
La struttura ha le seguenti caratteristiche: gli impianti sono risalenti a prima del 2008; è dotata di due contatori ENEL (6+6 KW) in quanto la struttura è il risultato dell’unione di due appartamenti; gli impianti elettrici dei due appartamenti al momento non sono comunicanti; la superficie totale è<200m2; posti letto<25; Potenza termica totale <116KW; non sono presenti locali medici.

A seguito di quanto indicato sopra:
1) la dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata dall’installatore (non iscritto a nessun ordine professionale) anche se la potenza totale ora è 12 KW? Nel caso possa rilasciarla l’installatore si dovranno rilasciare due dichiarazioni di rispondenza indicando 6KW?
2) la dichiarazione di rispondenza dovrà “farsi carico” anche di eventuali sistemi di chiamate e/o allarmi presenti o altro di simile?
3) cavi utilizzati sono cavi N07V-K posati in tubo PVC/canala a vista (IP=>44) o sottotraccia; vanno bene o dovranno essere sostituiti?
4) se in futuro si effettuerà una modifica all’impianto (come ampliamento), quale potenza andrà indicata sulla dichiarazione di conformità 12 KW (potenza totale dell’impianto e di conseguenza obbligo progetto di professionista iscritto all’albo) o 6KW?
5) dovendo procedere con la denuncia a INAIL dell’impianto di terra si dovrà comunicare la potenza totale dell’impianto che in questo caso risulterebbe appunto 12 KW (avendo letto anche su NT24 che la soluzione più utilizzata è quella di sommare le potenze) o si dovranno fare due comunicazioni?

Ing. Marco Brembani

Il caso in esame è molto diffuso, anche se non consentito dalle regole dell’AEEG: Il riferimento è l’articolo 5 “Unicità del punto di prelievo e tensione di alimentazione” dell’Allegato C “Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione – TIC” alla Delibera 27 dicembre 2019568/2019/R/eel. (LINK):

5.1 Per ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT gli impianti elettrici dei clienti finali sono connessi alle reti in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatto salvo quanto disposto al comma 5.3 e nel caso di punti di emergenza e fermo restando quanto previsto al comma 1.1 in materia di Unità di consumo.

5.2 Per le utenze domestiche in bassa tensione può essere richiesta l’installazione di un secondo punto di prelievo destinato esclusivamente all’alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile. Tali punti di prelievo possono essere utilizzati anche per l’alimentazione di un punto di ricarica privato per veicoli elettrici.

5.3 In deroga a quanto previsto dal comma 5.1, per le utenze di cui al comma 2.2, lettere a) e d), del TIT, può essere richiesta dal medesimo titolare l’installazione di ulteriori punti di prelievo destinati esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici […].

Ciò premesso:

1) Rimangono due impianti elettrici distinti da 6 kW ciascuno e come tali possono essere trattati.
2) Gli impianti elettronici seguono le stesse regole degli impianti elettrici. Deve essere quindi predisposta documentazione tecnica anche degli impainti elettronici (progettino o dichiarazione di rispondenza).
3) I cavi possono essere “non CPR”. I vecchi cavi posso stare dove sono, al netto di diversa valutazione del rischio.
4) 6kW per ciascun impianto, finchè la situazione permane.
5) L’impianto di terra è necessariamente unico. L’oggetto della denuncia è quello: il consiglio è quindi quello di sommare le potenze.