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illuminazione stadioPer una piccola porzione di un impianto industriale che è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 46/90 (12 marzo 1990) e precisamente a luglio dell’anno 1988 il cliente ci chiede di fornirgli la dichiarazione di rispondenza.
Come dovremmo comportarci?
Considerando che le porzioni d’impianto esistente (ante ’90) siano conformi alla legge 186/1968 il cliente si fa un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) per quelle piccole vecchie porzioni che non hanno subito modifiche/ampliamenti/altro e risultano funzionanti/ hanno ancora adeguato isolamento?

Sella p.i. Romeo

impianti elettriciQualora vi siano significativi aspetti economici che contrastino il rifacimento completo dell’impianto (di oltre trent’anni fa) consigliamo l’esecuzione di una verifica con prove e misure ai sensi della Norma CEI 64-8/6 (prima 1984 o seconda edizione 1987) sulle parti di impianto ante 1990 per determinare la loro conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e valutare il rispetto dei coordinamenti delle protezioni e dei parametri funzionali e di sicurezza degli impianti. Dopo le verifiche la scelta di procedere agli eventuali necessari interventi di adeguamento tecnico, funzionale, normativo con redazione di un progetto e l’eventuale rilascio di una dichiarazione di conformità ai sensi DM 37/08 per gli interventi realizzati.
La dichiarazione di rispondenza come deducibile dalla lettura dell’art. 7 comma 6 del DM 37/08 non risulta rilasciabile per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 46/90:

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.