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A febbraio ricorrevano 30 anni dall’emanazione della prima versione della DICO – Dichiarazione di Conformità degli impianti elettrici alla regola dell’arte. La sua pubblicazione completava la “rivoluzione” che aveva interessato il settore dell’impiantistica con la Legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”. Si concretizzava, così, il sogno di vedere responsabilizzata una categoria affidata più al senso pratico di buoni installatori che al rispetto della regola dell’arte. Un concetto che era stato introdotto ventotto anni prima dalla Legge 1 marzo 1968 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici” ma, purtroppo, disperatamente disattesa.
Il mondo dell’impiantistica civile aspettava questa legge dal lontanissimo 1884 ovvero dall’alba dell’era dell’elettricità. Anche il settore industriale, però, non navigava in acque migliori. Certo, c’era stato il DPR 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” con l’obbligo degli impianti di terra (i famosi 20 Ω che tanto piacevano agli “ispettori”, più attenti nel contare i pozzetti da ispezionare che sanzionare le “dimenticanze”). Certo, il legislatore era intervenuto trentanove anni dopo con il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” e, dopo il grave incidente della ThyssenKrupp di Torino, con il Testo unico salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).
Un altro triste capitolo, l’incendio del Cinema Statuto avvenuto anch’esso – strano caso del destino – a Torino la sera del 13 febbraio 1983, aveva innescato la scia delle norme sulla prevenzione incendi di cui la Legge 7 dicembre 1984, n. 818 “Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” è l’esempio lampante.
Eppure di sicurezza degli impianti elettrici se ne parlava da tempo immemore. Già i padri dell’elettricità mettevano in guardia dai pericoli derivanti dal contatto con i corpi elettrizzati tanto che l’elettrificazione del paese era proceduta di pari passo con la specializzazione dei primi tecnici (famose l’esperienza della Scuola Radio Elettra e dei primi istituti di qualificazione sorti negli anni’50 e ’60 del secolo scorso), senza parlare degli elettricisti di lunga data che riempivano le pagine delle riviste più importanti con le soluzioni impiantistiche più moderne e sicure.
Anche il fronte normativo utilizzava la sua voce per erudire i tecnici e già dal 22 marzo 1910 la Commissione Compilatrice dell’A.E.I. prima e il Consiglio dell’A.E.I poi (29 marzo 1910) adottavano il testo definitivo delle norme per l’esecuzione e l’esercizio degli impianti elettrici (Norma CEI 11-1): “Tutte le parti di un impianto elettrico devono essere disposte in guisa da evitare che le scintille o le fiamme o i riscaldamenti, a cui eventualmente dessero luogo, possano ingenerare pericoli di danni alle persone e alle cose”.
La quotidianità, però, è sempre stata un’altra. Dalle tabacchiere alle valvole, dagli interruttori agli scaricatori, agli AFDD, ai relè elettronici: la tecnologia un passo avanti, gli impianti elettrici dietro.
Così per isolanti, componenti elettrici, apparecchi utilizzatori: prodotti nuovi, impianti vecchi. DICO sì, DIRI no; progetto sì, progetto …

Il progetto degli impianti elettrici
Secondo la definizione del dizionario online Zanichelli, progettare significa fare ideare e studiare le possibilità e i modi di eseguire qualcosa o, più genericamente, avere l’intenzione di fare qualcosa.
Anche le norme tecniche ce lo ricordano: il progetto è il momento di ideazione dell’impianto, elemento fondamentale di garanzia per l’utente, quindi deve essere redatto per tutti gli impianti elettrici e ne deve precedere la realizzazione (Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”). La progettazione deve essere effettuata prendendo in considerazione le informazioni necessarie ad assicurare la protezione delle persone e dei beni contro i pericoli ed i danni che possono derivare dall’utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste, nonché il corretto funzionamento dell’impianto elettrico per l’uso previsto (Norma CEI 64-8).
L’obbligo di progettazione degli impianti è, invece, stabilito da molti provvedimenti legislativi, primo fra tutti (fra quelli vigenti), il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
Secondo quanto indicato all’articolo 5, deve essere redatto un progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di:
– Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (articolo 1, comma 2, lettere a);
– impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere (articolo 1, comma 2, lettere b);
– impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (articolo 1, comma 2, lettere c);
– impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (articolo 1, comma 2, lettere d);
– impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (articolo 1, comma 2, lettere e);
– impianti di protezione antincendio (articolo 1, comma 2, lettere g).
Per il settore elettrico, il progetto è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, in caso di:
– impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2;
– impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA resa dagli alimentatori;
– impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1.000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;
– impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3;
– impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
– impianti di protezione antincendio se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
Negli altri casi, il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Come gli impianti e i componenti elettrici, anche i progetti devono essere elaborati secondo la regola dell’arte. In particolare, se i progetti sono elaborati in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni delle guide e delle norme emanate dall’UNI, dal CEI o da parte di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, sono considerati redatti secondo la regola dell’arte.
Ancora: i progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione va posta nella scelta dei materiali e dei componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
Dopo la prima indicazione sulla regola dell’arte e la conformità delle norme emanate dall’UNI e dal CEI della Legge 186/68, il riferimento alla regola dell’arte è presente anche nel Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro e nelle norme di prevenzione incendi.

Impianti di II e III categoria
Come ci ricorda la Norma CEI 64-8 (articolo 22.1), in relazione al valore della tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:
– Sistemi di categoria 0 (zero), quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se a corrente continua (non ondulata);
– Sistemi di I categoria, quelli a tensione nominale da oltre 50 V fino a 1 000 V compresi se a corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1 500 V compresi se a corrente continua;
– Sistemi di II categoria, quelli a tensione nominale oltre 1 000 V se a corrente alternata o oltre 1 500 V se a corrente continua, fino a 35 000 V compresi;
– Sistemi di III categoria, quelli a tensione nominale maggiore di 35 000 V.
Secondo quanto indicato nella Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” i sistemi di categoria 0 e I sono definiti di bassa tensione (tensione nominale tra le fasi inferiore o uguale ad 1 kV in c.a.); i sistemi di II categoria sono definiti di media tensione (valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV fino a 35 kV compresi), mentre i sistemi di III categoria sono definiti di alta tensione (valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV fino a 150 kV compresi in c.a.). Gli impianti a tensione superiore a 150 kV sono definiti di altissima tensione, mentre gli impianti oltre i 100 kV e fino a 1.500 kV in corrente continua sono classificati come impianti HVDC (High Voltage Direct Current).
Ai fini della progettazione degli impianti elettrici, la Norma CEI 64-8 si applica agli impianti elettrici a tensione inferiore a 1.000 V (Bassa tensione), mentre per gli impianti a tensione superiore a 1.000 V (Alta tensione) si applicano le prescrizioni della Norme CEI EN 61936-1 “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. Parte 1: Prescrizioni comuni” e della Norma CEI EN 50522-1 “Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a.”.
In particolare, la Norma CEI EN 61936-1 fornisce le prescrizioni comuni per la progettazione e la costruzione di impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1 kV in c.a. e frequenza nominale fino a 60 Hz compresi, tali da provvedere alla sicurezza e al funzionamento idonei secondo la destinazione d’uso.
Per quanto riguarda, invece, la connessione degli utenti alla rete elettrica si applicano le seguenti regole tecniche:
– Norma CEI 0-21, per gli utenti attivi e passivi collegati alla rete di distribuzione di bassa tensione;
– Norma CEI 0-16, per gli utenti attivi e passivi collegati alle reti di distribuzione di alta e media tensione;
– Codice di rete, per gli utenti attivi e passivi collegati alla rete di trasmissione di alta (e altissima) tensione.
Da questo punto di vista, la differenza fra i collegamenti in bassa tensione e quelli in alta tensione (comprendendo la media tensione e l’altissima tensione) consiste principalmente nelle caratteristiche delle apparecchiature da installare nel punto di connessione.
La Norma CEI 0-21, infatti, identifica il punto di separazione fra l’impianto di rete di proprietà del distributore e l’impianto dell’utente nei morsetti a valle del gruppo di misura. Diversamente, per livelli di tensione superiore, sarà necessario realizzare una cabina secondaria di consegna dell’energia e il punto di connessione, individuato al confine tra l’impianto di rete per la connessione e l’impianto di utenza, consiste generalmente nei codoli lato rete del sezionatore di linea (sezionatore di terra qualora presente) facente parte dell’impianto di utenza per la connessione. Il punto di connessione definisce il confine di competenza per quanto riguarda i circuiti di potenza.

Figura 1: Configurazione generale del collegamento d’Utente.

Ritornando al progetto, secondo quanto indicato dalla Norma CEI EN 61936-1, questo deve tener conto dello scopo previsto per l’impianto, delle prescrizioni per gli utenti quali la qualità dell’alimentazione, l’affidabilità, la disponibilità e la capacità della rete elettrica di resistere agli effetti di condizioni transitorie come l’avviamento di grandi motori, brevi indisponibilità e rimessa in servizio di un impianto, della condizioni di sicurezza degli operatori e del pubblico, dell’influenza ambientale, della possibilità di ampliamento e della manutenzione. Il progetto, inoltre, deve tenere conto delle procedure di lavoro dell’utente tipici ci un dato settore industriale.
Riepilogando, poi, secondo quanto prescritto dal DM 37/08, è obbligatorio il progetto da parte di un progettista, iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche, per tutti gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché per gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1.000 V.

Impianti elettrici speciali
Oltre agli impianti a tensione superiore a 1.000 V, il DM 37/08 rinnova l’obbligo di progetto per gli impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3 e agli impianti di protezione antincendio se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
L’elenco di attività sottoposte ai controlli dei Vigili del Fuoco è riportato nell’Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 221 del 22 settembre 2011, n. 221. Il DPR 221/2011 individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi introducendo una semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
L’Allegato I comprende 80 attività che comprendono, ad esempio, stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h (Categoria C), le officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti (Categoria B fino a 25 addetti; Categoria C oltre 25 addetti), teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive (Categoria A fino a 25 persone presenti; Categoria B oltre 25 e fino a 100 persone presenti; Categoria C oltre 100 persone presenti).
La categoria A comprende le attività dotate di regola tecnica di riferimento e contraddistinte da un livello di complessità limitato, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente. La categoria B comprende le attività della Categoria A caratterizzate da un livello di complessità maggiore e le attività sprovviste di una regolamentazione tecnica di riferimento specifica. La categoria C comprende le attività con livello di complessità più alto (comprese quelle dotate di una ‘regola tecnica’).
Con il DM 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi), invece, sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi. Come noto, le norme tecniche si applicano alle attività comprese all’articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi.
Lo scorso 10 dicembre 2021, con il DM 24 novembre 2021 “Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, il Codice di prevenzione incendi è stato oggetto di modifiche.
In ambito normativo, la protezione contro gli incendi è descritta nella Sezione 422 della Norma CEI 64-8, mentre la Sezione 751 “Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio” contiene le prescrizioni addizionali che si applicano agli ambienti che presentano, in caso d’incendio, un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari.
I requisiti che si applicano agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, si applicano, invece, le disposizioni contenute nelle Norme CEI del CT 31.
In particolare, la classificazione dei luoghi dove possono manifestarsi pericoli associati alla presenza di gas o vapori infiammabili, miscelati in aria in condizioni atmosferiche normali è oggetto della Norma CEI EN 60079-10-1 “Atmosfere esplosive. Parte 10-1: Classificazione dei luoghi – Atmosfere esplosive per la presenza di gas” (Classificazione CEI: 31-87). Per la valutazione delle sorgenti di accensione, l’identificazione e la classificazione dei luoghi dove sono presenti atmosfere esplosive dovute a polvere e strati di polvere combustibile, invece, si applicano le indicazioni della Norma CEI EN 60079-10-2 “Atmosfere esplosive. Parte 10-2: Classificazione dei luoghi – Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili” (Classificazione CEI: 31-88).

Testo unico salute e sicurezza sul lavoro
L’infortunio avvenuto pochi giorni prima dello scorso Natale in un cantiere torinese ha riacceso i riflettori sulla sicurezza e sugli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori.
Concludo, quindi, ricordando quali sono i principali compiti del datore di lavoro, il soggetto responsabile del settore di attività dei lavoratori a cui il D.Lgs 81/2008 assegna molti obblighi.
In particolare, l’articolo 17 contiene l’elenco degli obblighi non delegabili, come la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Fra gli obblighi delegabili (articolo 18), invece, troviamo: la nomina medico competente, l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), la vigilanza sull’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Il datore di lavoro o un suo delegato, inoltre, sulla base delle valutazioni contenute nel Documento Valutazione Rischi (DVR), fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per proteggersi da alcune tipologie di rischio (ad esempio, il rumore) e ne verifica l’utilizzo; deve inoltre definire un programma di informazione e formazione del personale (in funzione del livello di rischio dell’attività).
Ricordo che il DVR è il documento fondamentale che le imprese devono redigere ed esibire in caso di ispezioni o richieste di verifica da parte degli organi di controllo. Serve ad identificare e valutare i rischi presenti in azienda e, quindi, contiene le procedure e le misure di prevenzione e protezione.
Fra gli altri adempimenti troviamo anche quello di mettere in atto le misure per la gestione dell’emergenza (direttamente o per il tramite di un delegato), individuando, formando e designando (previa consultazione del RLS) gli addetti al servizio antincendio e quelli addetti al pronto soccorso, informando i lavoratori sulle modalità di gestione delle emergenze.
Rientrano fra i dispositivi che devono essere presenti in azienda: i dispositivi antincendio, la segnaletica per la sicurezza (estintori, segnaletica e cartellonistica), la cassetta di Pronto Soccorso o, in base alla tipologia di attività, il Pacchetto di medicazione.

Per. Ind. Antonello Greco
Membro CEI CT64