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Per effetto del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.50 del primo marzo 2022, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici (o termici) sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (DLgs 22 gennaio 2004, n. 42), a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del predetto Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo Codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del Codice:

Art. 9 
Semplificazioni per l'installazione 
di impianti a fonti rinnovabili 
Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di  accisa
sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalita',  di
impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici,  come  definiti
alla voce 32 dell'allegato A al regolamento  edilizio-tipo,  adottato
con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20  ottobre  2016,
n. 125/CU, o su strutture  e  manufatti  fuori  terra  diversi  dagli
edifici e la realizzazione delle opere  funzionali  alla  connessione
alla rete elettrica nei predetti edifici  o  strutture  e  manufatti,
nonche' nelle  relative  pertinenze,  e'  considerata  intervento  di
manutenzione ordinaria  e  non  e'  subordinata  all'acquisizione  di
permessi, autorizzazioni o atti amministrativi  di  assenso  comunque
denominati, ivi inclusi quelli previsti dal  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in  aree
o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  individuati  ai  sensi  degli
articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e  fermo  restando  quanto
previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.

Altre misure riguardano l’accelerazione dell’individuazione di un iter semplificato per la connessione degli impianti fino a 200 kW e nuove regole per gli impianti fotovoltaici in aree agricole. A breve un’analisi più articolata. QUI il link al documento in Gazzetta Ufficiale.