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Il primo marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 dal titolo “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (LINK A GAZZETTA UFFICIALE)”. Il documento contiene una serie di misure emergenziali rese necessarie dai rincari del costo dell’energia, determinate anche dalla questione ucraina russia.
Il Decreto Legge, già in vigore dal 2 marzo (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede misure a vantaggio degli utenti, quali l’azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 e la rimodulazione delle imposte sul gas. Inoltre introduce alcune novità importanti per quanto riguarda l’installazione degli impianti fotovoltaici.

Art. 1 – Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Semplificazioni per incentivare la produzione da rinnovabili
Gli articoli da 9 a 13 concentrano l’attenzione sulla definizione di semplificazioni per rendere meno complicato l’iter autorizzativo per gli impianti fotovoltaici. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici sugli edifici e nelle relative pertinenze o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, il DL interviene sul All’articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5.
L’installazione di impianti viene considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del predetto Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo Codice, e  fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del Codice.

Art. 9 – Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
1. All’articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».

I successivi articoli da 10 a 13 riguardano gli impianti di grossa taglia, indipendentemente dalla loro collocazione. Viene esteso il campo di applicazione del modello unico semplificato da 50 a 200 kW con apposito regolamento che dovrà essere emanato entro il 2 maggio (il recente DLgs 199/21 aveva individuato la taglia dei 50 kW).
Viene regolamentato lo sviluppo degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole, semplificate le procedure per la realizzazione degli impianti fotovoltaici in aree idonee.
Vengono inoltre modificate le procedure autorizzative per gli impianti offshore intervenendo sull’articolo 12, comma 3  del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 10 – Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato di cui all’articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 9 del presente decreto.

 Art. 11 – Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola
1. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies, dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti:«, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale».
b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:
«1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.
1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell’attività agricola e pastorale sull’area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.».

 Art. 12 – Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee
1. All’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,».

 Art. 13 – Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore
1. All’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «Per gli impianti off-shore» sono inserite le seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,».
2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell’individuazione delle aree idonee, all’articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 4, alinea, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché’ nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l’insediamento di impianti off-shore»;b) al comma 5, dopo la parola: «moratorie» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l’insediamento di impianti off-shore,»;c) al comma 6, le parole: «con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero delle infrastrutture e della mobilitànsostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

L’articolo 19 sulla prestazione energetica degli immobili della PA estende l’ambito di applicazione del DL 102/2014 (direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica) e dispone misure di supporto rafforzate finalizzate all’efficeintamento energetico degli edifici pubblici:

Art. 19 – Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 e’ gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall’Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che insistono sul medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d’intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l’Agenzia del demanio può curare anche l’esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell’ambito dell’attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l’Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero, possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).

Vengono affidati al Ministero della Difesa i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione:

Art. 20 – Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.
2. Le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono provvedere alla fornitura dell’energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Alle Comunità energetiche rinnovabili possono partecipare gli enti militari territoriali.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia paesaggistica è l’autorità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Segnaliamo infine che il DL prevede anche un contributo, sotto forma di credito di imposta, per le imprese energivore:

Art. 4 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e’ stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, e’ riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

  1. Il credito di imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata e’ calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta e’ determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

  2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

  3. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

  4. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196