Ultime news

Capita spesso di avere richieste del rilascio di una dichiarazione di rispondenza. Desidererei sapere se questa deve essere poi depositata in comune dal professionista o dall’installatore che l’ha rilascia e nel caso dopo quanti giorni dalla data di rilascio. Spesso viene richiesta per unità che devono richiedere l’abitabilità.

Manlio Balatresi

Come specificato al comma 6 dell’ art. 7 del DM 37/08 la Dichiarazione di rispondenza sostituisce, per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del DM, la Dichiarazione di conformità.

DM 37/08 – Art. 7.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Pertanto, ai fini del contenuto degli articoli 9 e 11 del DM 37/08 la Dichiarazione di rispondenza dovrà essere presentata dal soggetto dichiarante e firmatario, libero professionista o responsabile tecnico di impresa installatrice (come da Art. 7 comma 6) nei modi e nei termini previsti dagli stessi articoli. Per gli adempimenti di cui all’art. 9 DM 37/08 solitamente la Dichiarazione di rispondenza è consegnata al professionista che cura la pratica di agibilità verso gli Uffici comunali.

DM 37/08 Art. 9. Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

DM 37/08 Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.