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Le verifiche gli impianti di terra e delle scariche atmosferiche presenti all’interno di una attività estrattiva, pertanto rientranti nelle disposizioni di normativa speciale (D.Lgs. 624/1996), possono essere svolte da un Organismo Notificato in luogo dell’Azienda Sanitaria Locale?

Pierluigi Martinelli

L’argomento è trattato dalla Guida CEI 0-14 (attualmente in revisione al CEI). In particolare l’articolo 2.2.4.1 dice:

2.2.4.1 Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche installati presso le industrie estrattive a cielo aperto o in sotterraneo
Tenuto conto di quanto stabilito dal Dlgs 624/96 e di vari chiarimenti forniti dal Ministero delle attività produttive. vale quanto segue:
• nell’ambito delle industrie estrattive le attività soggette sono quelle definite dall’art. 1 comma 2 del sopra citato Decreto:
• le denunce di installazione ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di dispositivi di messa a terra sono da eseguirsi secondo le indicazioni del DPR 462/01. ovvero tramite dichiarazione di conformità;
• le verifiche periodiche inoltre sono condotte secondo quanto stabilito dall’articolo 31 del Dlgs 624/96.

Tali impianti risultano quindi esclusi dal campo di applicazione del DPR 462/01:

Il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee” indica nel “Capo IV ATTREZZATURE ED IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI” all’ Art. 31 – (Verifiche periodiche) gli obblighi a carico del datore di lavoro per la denuncia prima della loro messa in esercizio di impianti ed attrezzature per i quali sono previste delle verifiche periodiche.
La denuncia di messa in esercizio deve essere inviata all’autorità di vigilanza competente, come definito al comma 1 del citato articolo.
Il comma 2 dello stesso precisa che i collaudi e le verifiche di attrezzature ed impianti di competenza dell’ autorità di vigilanza competente sono eseguiti con oneri a carico del datore di lavoro.
Nel comma 3 si precisa che le regioni, per le attività estrattive di minerali di seconda categoria, hanno la facoltà di incaricare per l’esecuzione delle verifiche gli uffici minerari del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato – Direzione generale delle miniere.
La disciplina delle verifiche periodiche è indicata nel comma 4 del citato articolo, ove si specifica che: “le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche…, sono condotte dall’autorità di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2 anni”
Il comma 5 precisa, inoltre, che l’autorità di vigilanza può avvalersi, d’intesa con il datore di lavoro, di di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate, previamente individuati dall’autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.

Per quanto si comprende, dal burocratese del testo del decreto, il soggetto al quale indirizzare la denuncia di messa in esercizio è “l’Autorità di vigilanza”.
La stessa “Autorità di vigilanza” competente conduce (ovvero a nostro parere: esegue) ogni 2 anni le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
Per l’esecuzione delle verifiche periodiche “l’Autorità di vigilanza” si può avvalere di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate con oneri a carico del datore di lavoro.

Si tratta quindi di identificare quale sia l’ “l’Autorità di vigilanza” competente. Questo è definito dall’art. 3 del D.Lgs n° 624 ove al comma a) si precisa che “la vigilanza sull’applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria spetta al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che la esercita a mezzo della Direzione generale delle miniere e dei suoi uffici periferici ferme restando le attribuzioni e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano;”

Per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, … ed altre attività.., ai sensi del comma b) del medesimo articolo la vigilanza sull’applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle province autonome.

Quindi a nostro parere:
1) per la denuncia di messa in servizio di impianti ed attrezzature è da inviare la Dichiarazione di conformità di impianti e di attrezzature ad una delle due autorità competenti indicate dal D.Lgs. n. 624, che potranno utilizzare le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
2) per la verifica periodica, essendo le attività soggette dal D.Lgs. n. 624 non comprese nel regime di applicazione del DPR 462/01, la richiesta per la stessa deve essere formalizzata ai sensi del comma 4 dell’art. 31 D.Lgs. n. 624 all’ “Autorità competente” così come identificata all’art. 3 del medesimo decreto.
3) Quindi le verifiche periodiche dovranno essere svolte dalla ASL o da ARPA (con riferimento alle diverse discipline regionali) su indicazione dell’autorità di vigilanza competente (cfr. comma 4 art. 31 D.Lgs. n. 624).
4) Non si prospetta, se non da parte dell’autorità di vigilanza, l’utilizzo di Enti notificati.
5) La periodicità delle verifiche è biennale in ogni caso.
6) Consigliamo di inviare la richiesta di verifica periodica all’autorità di vigilanza competente per tipologia di attività e in copia conoscenza alla ASL o ARPA di riferimento territoriale.

Riportiamo il testo degli artt. 3 e 31 del D.Lgs. n. 624

Art. 3 (Vigilanza)
1. Ai sensi delle norme vigenti:
a) la vigilanza sull’applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria spetta al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che la esercita a mezzo della Direzione generale delle miniere e dei suoi uffici periferici ferme restando le attribuzioni e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
b) per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all’articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, nonché alla coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale di cui all’articolo 8 della stessa legge n.896 del 1986, la vigilanza sull’applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;
2. Quando l’autorità di vigilanza si avvale delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, i relativi oneri finanziari sono a carico del datore di lavoro.

Art. 31 – (Verifiche periodiche)
1. Il datore di lavoro, conformemente alle modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro in data 12 settembre 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 dell’11 dicembre 1959, e successive modifiche ed integrazioni, deve denunciare all’autorità di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche nei citati decreti n. 547 del 1955, n. 128 del 1959 e n. 886 del 1979.
2. I collaudi degli impianti e le verifiche di attrezzature e di impianti, di competenza dell’autorità di vigilanza sono eseguiti con oneri a carico del datore di lavoro.
3. Per le attività estrattive di minerali di seconda categoria di cui al comma 3 dell’articolo 238 del regio decreto n. 1443 del 1927, le regioni hanno facoltà di incaricare, per le verifiche di cui al comma 2, gli uffici minerari del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato – Direzione generale delle miniere, ai sensi dell’articolo 6239 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche omologati ai sensi dell’articolo 1 del decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 16 dicembre 1993, sono condotte dall’autorità di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2 anni.
5. L’autorità di vigilanza può avvalersi, d’intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate, previamente individuati dall’autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.