Abito in un condominio al quale si accede da un unico ingresso con un cancello automatico (per le auto) e classico cancelletto pedonale adiacente.
Per una questione di servitù di passaggio, ci è stato inibito il passaggio nel cancelletto pedonale e una delle 2 ante del cancello automatico è stata regolata in modo che i pedoni la possano utilizzare al posto del cancelletto. Non sono state predisposte ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle che erano già presenti sul cancello automatico prima, che fosse destinato all’utilizzo anche pedonale.
Vorrei capire se un approccio del genere è in linea con le varie normative di settore e nel caso quali normative consultare.
Christian Bagnasco
Salvo altre prescrizioni legislative o di regolamenti comunali applicabili al caso considerato, il cancello esistente deve essere conforme alla Direttiva Macchine, marcato CE e corredato dal relativo fascicolo tecnico.
Il cancello e le relative automazioni devono essere conformi alle Norme UNI-EN 12452 e UNI-EN 12453.
Per l’utilizzo dello stesso quale passaggio pedonale deve essere esperita una valutazione del rischio specifica considerando le condizioni di installazione e d’uso in rapporto alle misure di prevenzione adottate e da adottare.
Dopo le eventuali modifiche d integrazioni derivanti dai risultati della valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato il fascicolo tecnico.