Con la presente sto cortesemente a chiedere un parere sulla messa a norma di un impianto esistente in una struttura che al momento è una “semplice” casa di riposo per anziani e dovrà diventare dopo l’accreditamento sanitario una RSA di tipo R2 sita nel Lazio. Al momento vi è una documentazione progettuale e diverse conformità relative ad interventi effettuati nel tempo, ma l’ASL di competenza richiede ai fini dell’apertura e quindi dell’accreditamento, un progetto e una conformità “uniche”, ovvero non vuole un progetto relativo alla vecchia struttura né le relative dichiarazioni di conformità. I punti in dubbio sono questi:
1) la ditta installatrice, viste le modifiche interne all’architettonico rilascerà ovviamente una dichiarazione di conformitàdei suoi interventi fatti sulla base di un progetto nuovo;
2) gli interventi “vecchi” fatti su un progetto che in alcune parti non rispecchia lo stato dei luoghi, sono datati 2013, quindi come ci si deve comportare per certificare il “vecchio” impianto?
3) ai fini del nuovo progetto, considerato che le linee guida della Regione sono molto generiche, quale normativa va considerata? La 64/8-7 per gli ambienti medici quali ambulatorio, medicherie, locale infermieri, oppure qualche norma specifica per le RSA?
4) quelle che vengono definite stanze di degenza, dove la persona si reca solo a riposare e non vengono applicate parti in tensione, la considero come ambiente ordinario o la sola presenza di un materasso da decubito me la fa diventare un ambiente medico e quindi tutto ciò che ne consegue?
5) sono obbligato a mettere un quadretto in ogni stanza?
6) ci sono lux particolari da assicurare sia in condizioni normali che di emergenza?
Ing. Marco Orfei
1) Corretto, a fronte della redazione di un progetto di nuovi impianti successivi a modifiche architettoniche la ditta installatrice dovrà rilasciare la relativa Dichiarazione di conformità ai sensi DM 37/08
2) Se quanto esistente non rispetta lo stato dei luoghi e non è possibile rilasciare la dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7 comma 6 del DM 37/08 in quanto gli impianti sono stati realizzati dopo il 2008, dovrà essere redatto ex-novo un progetto di adeguamento (eventualmente compreso nel progetto di cui al punto 1) e su questo realizzate le necessarie opere ed emessa la dichiarazione di conformità
3) La norma di riferimento per i locali medici è la CEI 64-8/7 Sezione 710 V2 2015. Per una residenza sanitaria assistita si dovranno applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8/7 Sezione 751 Luoghi a maggior rischio d’incendio. Dovranno essere considerate anche le prescrizioni di cui alle Linee guida regionali e la specifica normativa di prevenzione incendi.
4) La classificazione dei locali medici (vedasi definizione art. 710.2.1) in rapporto ai Gruppi di appartenenza (0-1-2; vedasi Allegato B CEI 64-8/7 Sez. 710) spetta al Direttore sanitario della struttura
5) È scelta progettuale in rapporto alle esigenze di distribuzione, funzionali e dell’analisi dei rischi.
6) I livelli di illuminamento ordinari sono desumibili dalla Norma UNI 12464-1 e dovranno essere indicati dal progettista degli impianti di illuminazione dopo conferma da parte del committente.
I livelli di illuminamento dell’illuminazione di sicurezza, e la relativa autonomia, sono da determinare sempre dal progettista/committente con riferimento alla Norme UNI EN 1838 e al Codice di prevenzione incendi DM 29.03.2021 che ha introdotto il Capitolo “V.11 Strutture sanitarie” che integra gli aggiornamenti alla Regola tecnica introdotta dal DM 18.09.2002.