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illuminazione stadioLa casa che sto comprando con inquilini dentro non aveva il differenziale. Ora è stato installato dall’elettricista e ha emesso la Dichiarazione di Conformità per questa installazione. Ho chiesto di controllare la messa a terra, ma mi dice che per farlo si dovrebbero smontare tutti i mobili, per vedere se ci sono prese dietro i mobili. Lei capisce che questa soluzione è difficilmente praticabile avendo degli inquilini nella casa. Mi chiedevo se era possibile fare il controllo della messa a terra per le prese che sono visibili e evidenziando nella certificazione quali prese sono state controllate
Cosa ne pensa? Solitamente cosa viene consigliato in casi simili dove non si può rifare ex novo l’impianto come nel caso in cui la casa fosse vuota e non abitata?

Alessandro Misiti

Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari potevano essere considerati adeguati con la sola presenza dell’interruttore differenziale solo se realizzati prima del 13 marzo 1990 ai sensi dell’ Art. 6 comma 3 del decreto 37/08 in riferimento all’art. 5 comma 8 del DPR 447/19. La Legge 46/90 per l’adeguamento degli impianti, ovvero per l’installazione dell’impianto di terra, indicava il termine di tre anni dall’entrata in vigore della stessa (art. 7).
Nel caso considerato devono essere eseguite le verifiche di cui alla Norma CEI 64-8/6 e realizzare le necessarie ed obbligatorie opere di adeguamento, tra le quali la posa del conduttore di protezione agli alveoli di terra delle prese a spina. Reputiamo che l’identificazione della posizione delle prese possa essere svolta dall’elettricista anche senza lo smontaggio integrale degli arredi. In ogni caso l’obiettivo della sicurezza dell’impianto è prioritario rispetto alle opere accessorie da eseguire.
Si riportano a titolo informativo gli articoli sopra citati.

DM 37/08 del 22.02.2008
G.U. n. 61 del 12 marzo 2008
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

LEGGE 5 marzo 1990, n. 46
G.U. n. 59 del 12.3.1990
Articolo 7 – Installazione degli impianti
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991, n. 447
G.U. n. 38 del 15.2.1992
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.
Articolo 5 – Installazione degli impianti
8. …..omissis….. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA