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In un condominio con parti comuni chiedono installazione di GRUPPO ELETTROGENO con potenza pari a max 6 kVA con alimentazione a 230V/50Hz e QE Gruppo di Commutazione automatica
Per quanto riguarda il DM 37 22/01/2008 ho valutato di comportarmi nel seguente modo:
– se allaccio per impianto parti comuni fino a 6kW non serve il progetto ma solo la DICO
– se impianto parti comuni superiore a 6kW serve progetto e DICO
Unico dubbio è dettato dal fatto che il GE possa essere installato in ambiente a maggior rischio in caso di incendio o in attività soggetta a VVF tipo in piano interrato (Autorimessa)

Per. Ind. Damiano Colpo

Il progetto è sempre obbligatorio a firma del responsabile tecnico o di libero professionista, le diverse condizioni sono declinate nell’ art. 5 del DM 37/08 e precisamente:
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g),è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

Nel caso specifico si configurano le seguenti condizioni:
-l’obbligo di progetto deve essere declinato con riferimento alla potenza impegnata dell’impianto preesistente,
-se la potenza impegnata è inferiore a 6 kW è comunque necessaria la redazione del progetto da parte del responsabile tecnico dell’impresa installatrice (vedasi art. 5 e art. 7 comma 2 DM 37/08),
-indipendentemente dalla potenza impegnata dell’impianto esistente e della potenza nominale del generatore, che se con Pn > 25 kW risulta attività soggetta a prevenzione incendi (N° 49.1.A DPR 151/11 ), qualora siano presenti ambienti a maggior rischio in caso d’incendio, o soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco (attività di cui al DPR 151/11) la redazione del progetto a firma del professionista è sempre obbligatoria,
-se il gruppo elettrogeno ha Pn < 25 kW e deve essere installato in un ambiente a maggior rischio in caso d’incendio, o soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco (attività di cui al DPR 151/11), deve essere esperita da un tecnico abilitato una valutazione di aggravio del rischio incendio in rapporto alla specifica normativa di prevenzione incendi applicabile.