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impianti elettriciDopo tante dichiarazioni di conformità particolari effettuate ieri mi è capitata questa stranezza: un nuovo cliente proprietario di un immobile di 153 mq ha deciso di vendere l’immobile dove l’impianto elettrico era stato realizzato con un quadro 24 moduli un differenziale magnetotermico con riarmo e otto magnetotermici a valle per i circuiti sparsi per la casa.
La ditta esecutrice dei lavori non aveva rilasciato certificazione nell’anno 2014 e successivamente dopo un poco ha chiuso l’attività. Adesso il cliente si trova senza certificazione e dovrebbe vendere al più presto l’immobile.
Come è possibile risolvere il problema?
Fermo restante il fatto che una dichiarazione di rispondenza forse dato l’anno non è possibile rilasciarla?

Gabriele Ferraro

impianti elettriciCome dice giustamente la dichiarazione di rispondenza non è una via percorribile in quanto applicabile solo ad impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto 37/08:

Articolo 7 – Dichiarazione di conformita’

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’ prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile, tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Il decreto non fornisce una soluzione al Suo problema. Alcuni committenti smaliziati in questi casi affidano ad un’impresa installatrice alcuni lavori di manutenzione straordinaria per avere (almeno di questi) una dichiarazione.

In ogni caso la vendita o la locazione è possibile in quanto l’articolo 13 del decreto 37/08 è stato abrogato per effetto del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133:

Art. 13. Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonche’ il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa.
L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformita’ degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformita’ ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e’ consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.