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impianti elettriciDa anni sono abilitato alla lettera “A” del decreto 37/08 ma purtroppo nonostante un diploma di installatore apparecchiature elettriche ed elettroniche (secondo me a causa di qualche “errore” iniziale in camera di commercio) sono abilitato solo alla lettera “A” del decreto.
Ovviamente sarei interessato anche alla lettera “B”: ho letto un po’ di notizie sparse su internet di molti installatori nella mia stessa situazione e qualcuno sembra che è riuscito ad ottenerla portando in camera di commercio delle fatture di “collaborazione” con altri installatori già abilitati..
Vorrei capire se c’è qualche strada per conseguire la lettera “B”, ad esempio le sopra citate “fatture di collaborazione”: se si quante? Per quanti anni consecutivi? Ho trovato online anche dei “corsi” che dicono di rilasciare la lettera “B” ma la cosa mi puzza un po’. Come posso fare?

Thomas Ornaghi

impianti elettriciI requisiti tecnico professionali previsti per l’abilitazione alla professione sono definiti dall’articolo 4 del decreto 37/08:

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita’ statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita’ di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita’ cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita’ di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita’ di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.
Si considerano, altresi’, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita’ di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita’ di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non puo’ essere inferiore a quattro anni.

Quando il decreto fa riferimento a periodi di inserimento/apprendistato/prestazione lavorativa, il responsabile tecnico viene abilitato per le aree professionali per le quali l’impresa presso la quale è stato è già abilitata.
Prendendo atto di una certa discrezionalità della procedura all’interno delle camere di commercio, consigliamo una visita alla camera di commercio territorialmente competente.