In un impianto residenziale nuovo e terminato e’ obbligatorio eseguire il test dei differenziali con lo strumento a fine lavori e redigere l’esito nella dichiarazione di conformità?
Stefano Garani
L’installatore che rilascia la dichirazione di conformità dichiara di aver “controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge” (decreto 37/08).
Le verifiche iniziali da effettuare sull’impianto appena realizzato sono descritte dalla Norma CEI 64-8 (capitolo 61). Per quanto riguarda i dispositivi di protezione a corrente differenziale si legge:
61.3.6 L’efficienza della interruzione automatica della alimentazione mediante dispositivi di protezione a corrente differenziale deve essere verificata generando una corrente differenziale di valore non superiore a mediante l’uso di adatte apparecchiature di prova senza misurare il tempo di intervento (vedere 61.3.1).
L’installatore non è tuttavia obbligato a consegnare un rapporto di verifica, in quanto considerato allegato facoltativo. Gli allegati obbligatori, previsti dal decreto 37/08 sono solo i seguenti:
. progetto;
. relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
. schema di impianto realizzato;
. riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti;
. copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.