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~DBuongiorno,
un chiarimento sull’art.43 della direttiva EMC 2014/30/UE (disposizioni transitorie): mi sembra di capire che se un modello di apparecchio elettronico/elettronico è stato messo in commercio (immesso sul mercato, così come definito al punto 10 dell’art. 2-definizioni) prima del 20.04.2016 in conformità alla direttiva 2004/108/CE, sarà possibile venderlo anche dopo.
Significa che andranno smaltiti solo gli esemplari di questo modello già a magazzino o è possibile continuare a vendere altri anche esemplari del modello anche dopo il 20.04.2016, anche se fabbricati allo stesso modo dopo tale data?
Dalla definizione di “immissione sul mercato”, intesa come prima messa a disposizione, mi sembra di capire che è sufficiente che almeno un esemplare fosse disponibile sul mercato prima del 20.04.2016 perchè per questo prodotto si possa continuare ad applicare la vecchia direttiva EMC. E’ corretta questa analisi? Grazie!

Ing. Gabriele Dal Toso via form

~RPer la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC Directive 2004/108/EC) recepita in Italia con il D.Lgs. 194/07 il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie da Lei citate è scaduto in 20 luglio 2009. Da tale data le prescrizioni delle direttiva 2004/108/EC si applicano integralmente. La direttiva EMC 2014/30/UE dovrà essere recepita in Italia entro il 20 aprile 2016.
Dopo questa data potranno essere messi sul mercato o messi in servizio anche i prodotti conformi alla precedente direttiva (2004/108/EC) che risultavano già immessi sul mercato.
Il fabbricate e o il distributore ha l’obbligo di verificare prima della messa sul mercato che le caratteristiche dei prodotti verifichino i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell’Allegato I della direttiva 2014/30/UE e predisporre la relativa nuova dichiarazione di conformità UE secondo i criteri indicati nella stessa direttiva. A fronte di quanto descritto e del contenuto della direttiva potranno essere venduti dopo il 20.04.2016 i prodotti già costruiti ed immessi sul mercato.
La sua interpretazione della definizione “immissione sul mercato” è condivisibile.