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Capita spesso che venga effettuata presso il comune la pratica per l’abitabilità di unità immobiliari (spesso appartamenti) esistenti.
In tal caso l’architetto richiede la dichiarazione di conformità poiché si suppone che l’immobile sia nuovo.
La cosa non mi torna e credo invece che non si possa fare dichiarazione di conformità in quanto l’impianto è già esistente.
Se si dovesse dichiarare nuovo occorrerebbe rifarlo dato che dal 2017 i cavi devono essere del tipo CPR e nelle stanze ci dovrebbero essere quantitativi di apparecchi in numero adeguato alla sez. 37 della Norma CEI 64.8. Gradirei un vs parere.

Manlio Balatresi

Per il rilascio del “certificato di agibilità” la dichiarazione di conformità relativa agli impianti elettrici viene richiesta dal funzionario comunale in virtù dell’articolo 9 del decreto 37/08:

Art. 9. Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità e’ rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformita’ di cui all’articolo 7, nonche’ del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Indipendentemente dal tempo trascorso dalla realizzazione dell’impianto all’avvio della procedura per l’agibilità dell’immobile, se post 46/90 la dichiarazione di conformità deve essere presente. Doveva infatti essere rilasciata dall’impresa installatrice una volta completati i lavori di installazione dell’impianto. In generale se la dichiarazione di conformità è stata smarrita o non è stata rilasciata i casi sono sostanzialmente tre:

1. Impianto realizzato prima della 46/90
Se l’impianto risulta essere stato realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 46/90 con i criteri previsti dall’art. 7 (e al successivo DPR 447/91 “regolamento di attuazione”) allora la dichiarazione di conformità non è esigibile. Si può pensare di percorrere la via di una “dichiarazione di rispondenza alla regola dell’arte”, ma difficilmente verrà accettata dal comune. Del resto difficile dimostrare una corretta manutenzione e il buono stato di conservazione di un impianto installato da più di trent’anni in un immobile non agibile…

2. Impianto realizzato tra la 46/90 e il 37/08
Si rientra nel caso trattato dall’articolo 7 comma 6 del decreto 37/08, ed è possibile rilasciare dichiarazione di rispondenza:

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’ prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile, tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

3. Impianto realizzato dopo il 37/08
Il decreto non ammette scappatoie. La dichiarazione di conformità doveva essere tassativamente rilasciata. Non è possibile rilasciare a posteriori una dichiarazione di conformità, e non è possibile redigere una dichiarazione di rispondenza. Ogni altra iniziativa non è contemplata dal decreto: ad esempio alcuni committenti “smaliziati” affidano a un’impresa installatrice parziali lavori di ammodernamento per ottenere almeno una dichiarazione di conformità intesa come manutenzione straordinaria… ecc..