E’ stato pubblicato il foglio di interpretazione “64-8;V4/IS1” circa l’applicazione del Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/11 (CPR), che riporta quanto segue:
“Tenuto conto del D.Lgs. 106/2017, pubblicato in data posteriore all’entrata in vigore della Variante V4 alla Norma CEI 64-8 (2012). La nota identificata con asterisco a pag. 2 della variante suddetta deve intendersi cancellata.”.
Ecco la nota cancellata:
“
Secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante”.
Resta quindi confermato quanto già riportato nei precedenti articoli: il decreto legislativo 106/17 vieta al progettista di prescrivere l’installazione di cavi “non CPR” immessi sul mercato dopo il primo luglio 2017 se destinati ad essere incorporati in un edificio. Il decreto vieta inoltre al costruttore di installare prodotti da costruzione “non CPR” immessi sul mercato dopo il primo luglio 2017.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei nuovi cavi la Norma CEI 64-8 prescrive quanto indicato QUI.